Le agevolazioni per le Start up innovative – con fac-simile di autocertificazione

Le possibili agevolazioni per le start up innovative: l’ambito soggettivo per accedere al regime agevolato, gli obblighi di pubblicità, le agevolazioni in pratica…Includiamo un fac-simile di autocertificazione del possesso dei requisiti di start up innovativa

Nel 2012 è stata introdotta nel nostro Paese la definizione di nuova impresa innovativa, le c.d. startup innovative: per questo tipo di impresa è stato predisposto un quadro di riferimento a livello nazionale che interviene su materie differenti come la semplificazione amministrativa, il mercato del lavoro, le agevolazioni fiscali.

 

 

Start up innovative – Ambito oggettivo

Alla luce delle modifiche apportate dall’art. 9, co. 16, D.L. 76/2013 all’art. 25, co. 2, D.L. 179/2012, oggi possono essere qualificate come start-up innovativa le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • sono di nuova costituzione o comunque sono state costituite da meno di 5 anni (in ogni caso non prima del 18 dicembre 2012);
  • hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione Euro-pea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • presentano un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuiscono e non hanno distribuito utili;
  • hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produ-zione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto va-lore tecnologico;
  • non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
  • infine, il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso di almeno uno dei tre seguenti criteri:
  1. una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo;
  2. la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
  3. l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.

 

E’ inoltre necessario fare la seguente distinzione
  • Startup a vocazione sociale: questa tipologia di impresa possiede tutti i requisiti che caratterizzano la startup innovativa ma in più opera in alcuni settori specifici che la legge italiana considera di particolare valore sociale. I settori in questione sono quelli indicati all’art. 2, c. 1, D.Lgs. 24.3.2006, n. 155:
  • assistenza sociale: ai sensi della L. 8.11.2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
  • assistenza sanitaria: per l’erogazione delle prestazioni di cui al D.P.C.M. 29.11.2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», e successive modificazioni;
  • assistenza socio-sanitaria: ai sensi del D.P.C.M. 14.02.2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie»;
  • educazione, istruzione e formazione: ai sensi della L. 28.3.2003, n. 53, recante «Delega al governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;
  • tutela dell’ambiente e dell’ecosistema: ai sensi della L. 15.12.2004, n. 308, recante «Delega al governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione», con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
  • valorizzazione del patrimonio culturale: ai sensi del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6.07.2002, n. 137»;
  • turismo sociale: di cui all’art. 7, co. 10, L. 29.3.2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;
  • formazione universitaria e post-universitaria;
  • ricerca ed erogazione di servizi culturali;
  • formazione extra-scolastica: finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
  • servizi strumentali alle imprese sociali: resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.

 

  • Incubatore certificato: si tratta di una struttura che deve soddisfare alcuni requisiti specifici, definiti dal DM del 22 dicembre 2016 (che aggiorna il precedente decreto attuativo, datato 22 febbraio 2013) relativi ai locali, al personale, alle attrezzature e, soprattutto, deve dimostrare comprovata esperienza nelle attività di sostegno all’avvio e allo sviluppo di imprese innovative mediante l’offerta di servizi di incubazione fisica, tale da generare effetti di contaminazione e spill-over sul tessuto imprenditoriale del territorio. In questo modo la legge mira a far emergere e valorizzare le eccellenze nazionali nell’ambito dell’incubazione e accelerazione di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico. Gli incubatori certificati beneficiano di alcune delle agevolazioni previste per le startup in-novative, tra cui:
  • costituzione societaria mediate modello standard tipizzato
  • esonero da diritti camerali e imposte di bollo;
  • possibilità di adottare piani di incentivazione in equity – agevolati fiscalmente – anche se costituito in forma di s.r.l;
  • accesso semplificato e gratuito al Fondo di Garanzia per le PMI;
  • accesso preferenziale al programma Italia Startup Visa.

 

 

Regime di pubblicità

Le startup innovative e gli incubatori certificati devono registrarsi nelle rispettive sezioni speciali del Registro delle Imprese (startup; incubatori) create ad hoc presso le Camere di Commercio.

L’iscrizione, gratuita, avviene trasmettendo in via telematica alla Camera di Commercio territorialmente competente una dichiarazione di autocertificazione di possesso dei requisiti su esposti.

 

 

FAC SIMILE di AUTOCERTIFICAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI START UP INNOVATIVA

 

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI IMPRESA STARTUP INNOVATIVA

(art. 25 L. n. 221/2012 e successive modificazioni)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a a ______________________________________________ (________) il ___/___/_____, di cittadinanza _____________________________________ residente a ____________________________________________ (________) in __________________________________________________ n.________ codice fiscale __________________________ in qualità di legale rappresentante della società _____________________________________________________ con sede a (____________________________________________) (_______) in __________________________________________________ n.________

codice fiscale __________________________ – n. REA ____________________ consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

che la su indicata società, è in possesso dei requisiti di impresa startup innovativa, di seguito elencati, previsti dall’art. 25 comma 2 L. 221/2012 e successive modificazioni, al fine della sua iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro Imprese di cui all’art. 25 comma 8 della L. 221/2012:

  1. è costituita e svolge attività d’impresa da non più di sessanta mesi;
  2. è residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
  3. il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro (il requisito è richiesto e si intende autocertificato a partire dal secondo anno di attività);
  4. non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
  5. ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  6. non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
  7. possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti (apporre una croce su almeno una delle scelte seguenti):
  • le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della startup innovativa. Indica il possesso di tale requisito nell’apposito codice 066 della modulistica registro imprese;
  • impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Indica il possesso di tale requisito nell’apposito codice 067 della modulistica registro imprese;
  • sia titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa. Indica il possesso di tale requisito nell’apposito codice 068 della modulistica registro imprese

Nel caso in cui intenda qualificare la su indicata impresa come startup innovativa a vocazione sociale, ai sensi dell’art. 25,comma 4, del DL 179/2012,

  • dichiara che:
  1. opera in via esclusiva in uno o più dei settori indicati all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
  2. indica tale/i settore/i nell’apposito codice 034 della modulistica registro imprese;
  3. dichiara di realizzare, operando in tale/i settore/i, una finalità d’interesse generale;
  4. si impegna a dare evidenza dell’impatto sociale prodotto.

___________________________, il ____/____/______

luogo (comune)

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Il presente modulo deve essere compilato, predisposto in formato pdf/A-1B/2B, sottoscritto dal dichiarante con firma digitale ed allegato alla pratica con codice documento D30.

***

 

 

Questa flessibilità “in entrata” è bilanciata da due contrappesi:
  • i controlli effettuati dalle Camere di Commercio competenti per territorio sull’effettivo possesso dei requisiti previsti;
  • l’obbligo di aggiornare su base semestrale (scadenze 30 giugno e 31 dicembre) i dati forniti al momento dell’iscrizione nella sezione speciale, e di confermare una volta l’anno, contestualmente a uno dei due adempimenti semestrali, il possesso dei requisiti, pena la perdita dello status speciale e delle agevolazioni correlate. Tali dati riguardano in via principale la tipologia di attività condotta, con particolare riferimento agli elementi caratterizzanti relativi all’innovazione tecnologica.

 

 

Le agevolazioni per la start up innovative

Le agevolazioni previste dalla normativa in vigore si applicano in favore delle startup innovative per 5 anni a partire dalla loro data di costituzione e possono essere così riassunte.

  • Nuova modalità di costituzione digitale e gratuita: con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016 è stata introdotta la possibilità per le startup innovative e gli incubatori certificati di redigere l’atto costitutivo mediante un modello standard tipizzato facendo ricorso alla firma digitale, in analogia a quanto già previsto per i contratti di rete. Il DM 28 ottobre 2016 estende l’applicabilità della procedura con firma digitale anche alle successive modifiche dell’atto costitutivo. La nuova modalità di costituzione presenta numerosi aspetti innovativi. Prima di tutto, il suo utilizzo è gratuito: non sono previsti costi specifici legati alla creazione della nuova impresa, con un evidente risparmio per gli imprenditori rispetto alla procedura standard con atto pubblico. Il processo è caratterizzato da una forte semplificazione: l’intera procedura si svolge online, su una piattaforma dedicata (guida all’utilizzo), e il riconoscimento dell’identità dei sottoscrittori dell’atto è garantito dall’utilizzo della firma digitale. L’atto costitutivo viene compilato mediante un modello uniforme, in formato XML, che consente allo stesso tempo controlli rigorosi e capacità di personalizzazione. Da notare, infine, come tale procedura rimanga volontaria: per chi lo desidera è sempre possibile costituire una s.r.l. con atto pubblico standard e contestualmente (o successivamente) iscriverla nella sezione speciale del Registro

 

  • Esonero da diritti camerali e imposte di bollo: alle startup innovative e agli incubatori certificati non si applica il diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio, nonché, come chiarito dalla circolare 16/E emessa dall’Agenzia delle Entrate l’11 giugno 2014, i diritti di segreteria e l’imposta di bollo abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle Imprese.

 

  • Deroghe alla disciplina societaria ordinaria: alle startup innovative costituite in forma di s.r.l. è consentito di: creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non pro-porzionale alla partecipazione); effettuare operazioni sulle proprie quote; emettere strumenti finanziari partecipativi; offrire al pubblico quote di capitale. Molte di queste misure comportano un radicale cambiamento nella struttura finanziaria della s.r.l., avvicinandola a quella della s.p.a.

 

  • Proroga del termine per la copertura delle perdite: in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo.

 

  • Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica: le startup innovative non sono soggette alla disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica. Pertanto, nel caso conseguano ricavi “non congrui” oppure siano in perdita fiscale sistematica non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, ad esempio l’imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l’utilizzo limitato del credito IVA, l’applicazione della maggiorazione Ires del 10,5%.

 

  • Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA: la normativa ordinaria che prescrive l’apposizione del visto di conformità per la compensazione in F24 dei crediti IVA superiori a 5.000 euro può costituire un disincentivo all’utilizzo della compensazione orizzontale. Con l’esonero dall’obbligo di apposizione del visto per la compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro le startup innovative possono ricevere rilevan-ti benefici in termini di liquidità.

 

  • Disciplina del lavoro tagliata su misura: le startup innovative sono soggette, salvo alcune varianti specifiche, alla disciplina dei contratti a tempo determinato prevista dal Decreto Legge 81/2015 (cd. “Jobs Act”). La startup innovativa può pertanto assumere personale con contratti a tempo determinato della durata massima di 36 mesi. All’interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza i limiti sulla durata e sul numero di proroghe previsti dal Jobs Act. Al termine dei 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, portando la durata complessiva del rapporto di lavoro a 48 mesi. Trascorso questo periodo, il rapporto di collaborazione assume la forma del contratto a tempo indeterminato. Inoltre, a differenza di quanto avviene per le altre imprese, le startup innovative con più di 5 dipendenti non sono tenute a stipulare un numero di contratti a tempo determinato calcolato in rapporto al numero di contratti a tempo indeterminato attivi.

 

  • Facoltà di remunerare il personale in modo flessibile: fatto salvo un minimo tabellare, è lasciato alle parti stabilire quale parte della remunerazione sia fissa e quale variabile. La parte variabile può consistere in trattamenti collegati all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimen-to concordati tra le parti, incluso quanto al punto successivo.

 

  • Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale: startup innovative e incubatori certificati possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Il reddito derivante dall’assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi.

 

  • Possibilità di raccogliere capitali con campagne di equity crowdfunding su portali online autorizzati: nel 2013 l’Italia è stato il primo Paese al mondo a dotarsi di un regolamento dedicato. A inizio 2015 il citato Decreto Legge “Investment Compact” ha rafforzato lo strumento con l’introduzione di tre importanti novità: anche le PMI innovative possono effettuare campagne di equity crowdfunding; così anche gli OICR e le altre società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative e in PMI innovative, evoluzione, questa, che permette la diversificazione di portafoglio e la riduzione del rischio per l’investitore retail; in via derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, il trasferimento delle quote di startup innovative e PMI innovative viene dematerializzato, con conseguente riduzione degli oneri connessi, in un’ottica di fluidificazione del mercato secondario. Con la delibera del 24 febbraio 2016 Consob ha aggiornato il Regolamento sull’equity crowdfun-ding assorbendo le evoluzioni sopra citate e apportando ulteriori semplificazioni: le verifiche di appropriatezza dell’investimento possono essere eseguite anche dagli stessi gestori dei portali e non più solo dalle banche, digitalizzando l’intera procedura. Inoltre, nel novero degli investitori professionali autorizzati sono state ammesse due nuove categorie: gli “investitori professionali su richiesta”, individuati secondo la disciplina europea Mifid sulla prestazione dei servizi di investimento, e gli “investitori a supporto dell’innovazione”, nozione che include attori come i business angel. Infine, la Legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 70) ha avviato il percorso di estensione dell’applicabilità dello strumento a tutte le PMI italiane.

 

  • Intervento semplificato, gratuito e diretto per le startup innovative al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese: un fondo pubblico che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. La garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alle startup innovative e agli incubatori certificati, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un’istruttoria che beneficia di un canale prioritario.

 

  • Agenzia ICE: servizi ad hoc per l’internazionalizzazione delle startup. L’Agenzia fornisce assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia: le startup innovative hanno diritto a uno sconto del 30% sui costi standard, esigibile mediante richiesta dell’apposita “Carta Servizi Startup” all’indirizzo urp@ice.it. Inoltre, per favorire l’incontro con potenziali investitori esteri, l’ICE accompagna a titolo gratuito o a condizioni agevolate le startup innovative ad alcune delle principali manifestazioni internazionali in tema di innovazione.

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  • Fail-fast: in caso di insuccesso, le startup innovative possono contare su procedure più rapide e meno gravose rispetto a quelle ordinarie per concludere le proprie attività. Nello specifico, esse sono assoggettate in via esclusiva alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio, con l’esonero, in particolare, dalle procedure di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa. Le startup innovative sono dunque annoverate tra i soggetti “non fallibili”, allo scopo di consentire loro l’accesso alle procedure semplificate per la composizione della crisi in continuità e di ridurre i tempi per la liquidazione giudiziale, limitando gli oneri connessi al fallimento, inclusa la sua stigmatizza-zione a livello culturale.

 

  • Trasformazione in PMI innovativa: in caso di successo, le startup innovative diventate “mature” che continuano a caratterizzarsi per una significativa componente di innovazione, possono trasformarsi in PMI innovative. Proponendosi di sostenere tutte le imprese caratterizzate da una spiccata propensione a innovare, il Decreto Legge 3/2015, noto come “Investment Compact”, ha infatti assegnato larga parte delle misure già previste a beneficio delle startup innovative a una platea più ampia: le PMI innovative appunto, ossia tutte le Piccole e Medie Imprese che operano nel campo dell’innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione, dall’oggetto sociale e dal livello di maturazione.

 

 

Incentivi fiscali

Ai fini fiscali è prevista una agevolazione che si sostanzia in una riduzione delle imposte sui redditi attraverso la concessione di detrazioni o di deduzioni in favore dei soggetti investitori.

Possono beneficiare dell’agevolazione tutti i soggetti che effettuano un conferimento a titolo di capitale in una o più start-up innovative:

  • direttamente;
  • ovvero indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in start–up innovative.

Al ricorrere di tutte le condizioni, pertanto, i soggetti conferenti possono abbattere il proprio carico fiscale dichiarato nel Modello Redditi di un importo pari ad una determinata percentuale dell’investimento in denaro effettuato.

 

In particolare:

  • gli investitori “soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche”, comprese dunque le società di persone, fruiscono dell’agevolazione sotto forma di detrazione d’imposta;
  • gli investitori “soggetti all’imposta sul reddito delle società” fruiscono dell’incentivo mediante il riconoscimento di una deduzione dal reddito complessivo.

In particolare fino al 31.12.2016, nel caso delle

  • persone fisiche, l’aiuto consisteva in una detrazione di imposta pari al 19% della somma investita (elevabile al 25% in presenza di start up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico). L’investimento massimo agevolabile era di 500.000 euro per ciascun periodo di imposta. L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso del termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali. In deroga al principio generale secondo cui le detrazioni assumono rilevanza sino a concorrenza dell’imposta, la norma dispone che l’ammontare non detraibile nel periodo d’imposta di riferimento per “incapienza” dell’imposta lorda “può essere portato in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo”.
  • per i soggetti passivi Ires, l’incentivo si concretizzava in una deduzione del reddito imponibile pari al 20% delle somme investite (elevabile al 27% in presenza di start up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico), per un importo massimo non superiore a 1,8 milioni di euro. Qualora la deduzione spettante è di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza potrà essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

 

L’agevolazione in esame riguarda:

  • i conferimenti in denaro imputati a capitale sociale/riserva da sovrapprezzo azioni o quote delle start-up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative;

  • la conversione di obbligazioni convertibili in azioni/quote di nuova emissione;

  • la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, assimilati ex lege ai “conferimenti in denaro”, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni/prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’art. 27,DL n. 179/2012

  • gli investimenti in quote di OICR/SICAV.

 

Non godono dell’agevolazione i conferimenti:

  • diversi dal denaro;

  • in denaro a fondo perduto iscritti in altre voci del Patrimonio netto, diverse dal capitale sociale e dalla riserva da sovraprezzo.

 

E’ prevista la decadenza dal beneficio se, entro tre anni dalla data in cui rileva l’investimento, si verifica una delle seguenti circostanze:

  • la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;

  • la riduzione di capitale, nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle altre società che investono prevalentemente in start-upinnovative e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;

  • il recesso o l’esclusione degli investitori stessi (soggetti passivi Ires e Irpef);

  • la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 25, c. 2, del D.L. n. 179/2012 da parte della start-up innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione speciale del registro delle imprese.

 

L’articolo 1, comma 66, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha modificato la suddetta normativa prevedendo che dal 1.1.2017:

  • l’agevolazione passi a regime e dunque spetterà per tutti gli anni a venire senza scadenza temporale;

  • per le persone fisiche

  • viene eleva dal 19% al 30% la percentuale per il calcolo della detrazione Irpef

  • viene portato da 500.000 a 1.000.000 di euro il limite annuo di somme detassabili;

  • per i soggetti Ires

  • cresce dal 20% al 30% la quota delle somme investite nelle start up che può essere portata in deduzione dal reddito di impresa;

  • il tetto di investimento annuo rimane fermo a 1.800.000 euro.

 

Da ultimo viene previsto che per la detrazione Irpef (fino al 31.12.2016 pari al 25%) e la deduzione del reddito imponibile (fino al 31.12.2016 pari al 27%) in presenza di start up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico venga uniformata al 30%.

D.L. 50/2017 e PMI

L’articolo 57 del D.L. 50/2017 ha esteso, alcune agevolazioni di carattere civile già previste per le start upinnovative, anche alle Pmi in genere.

Dal 2017, infatti, a tali ultimi soggetti:

  • è estesa la possibilità che l’atto costitutivo preveda categorie di quote societarie fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, con contenuti anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, commi 2 e 3, del codice civile;
  • viene riconosciuta la possibilità che le quote di partecipazione nelle società citate possano costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2468 del codice civile. Si tratta del cosiddetto crowdfunding e l’offerta può avvenire anche attraverso i portali per la raccolta di capitali, nel rispetto, comunque, di eventuali limiti previsti dalle leggi speciali;
  • non vi è più il divieto di compiere operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

 

23 ottobre 2017

Devis Nucibella