Le start-up innovative devono essere costituite dal notaio

Le start up innovative devono essere costituite obbligatoriamente davanti ad un notaio? Analisi della pronuncia del Consiglio di Stato che interviene sulla legittimità delle modifiche statutarie di società viziate da una causa di nullità…

start up notaioSono da considerarsi legittime le modificazioni statutarie deliberate dalle società per azioni o dalla società a responsabilità limitata e iscritte nel registro delle imprese pur in presenza di una delle cause di nullità di cui all’art. 2332 c.c.. In quanto non vi sono in linea di principio ragioni di incompatibilità delle modifiche statutarie stesse con la sussistenza di un vizio di nullità.

È quanto si legge nella massima n. 197 della commissione societaria del notariato di Milano del 27/4/21 recante «Modificazione statutaria di società viziata da una causa di nullità».

Il principio espresso con la massima in commento rende ammissibile la start up innovativa costituita senza notaio.

Dunque, dopo la pronuncia di nullità è possibile la sanatoria eliminandone le cause.

 

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Sentenza Consiglio di Stato su start up innovative

Il Consiglio di Stato (Sezione sesta), con la Sentenza del 4 marzo 2021 n. 2643/2021, pubblicata il 29 marzo 2021, accogliendo il ricorso del Consiglio Nazionale del Notariato e riformando la sentenza del TAR del Lazio n. 10004 del ottobre 2017, ha sancito l’illegittimità del decreto ministeriale del 17 febbraio 2016, che consentiva la costituzione di Start-up innovative senza preventivo atto pubblico notarile, poiché l’assenza di verifiche sostanziali pone le norme italiane in contrasto anche con le disposizioni europee.

La sentenza, oltre a prevedere che a partire dal 29 marzo 2021 e fino a nuovo intervento del legislatore, le start-up italiane non potranno più costituirsi gratuitamente online ma dovranno obbligatoriamente ricorrere all’atto pubblico redatto di fronte ad un Notaio, ha generato interrogativi soprattutto in relazione a tutte quelle società che risultano costituite con modalità esclusivamente informatica e senza notaio (peraltro legittimata da una normativa allora in pieno vigore) e anche iscritte nel Registro nelle imprese e quindi perfettamente operative ma sulle quali pende una dichiarazione di nullità, in quanto viziate dalla mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico (art. 2332, comma 1, n. 1, Codice civile).

Ora, su questa complessa situazione è intervenuto opportunamente il Consiglio notarile di Milano con la nuova massima n. 197 del 27 aprile 2021, nella quale sono contenute alcune affermazioni di notevole rilevanza.

 

Le cause di nullità previste dal codice civile

Le modifiche statutarie sono valide anche se l’eventuale atto costitutivo di una società di capitali è affetto da una causa di nullità.

Ai sensi dell’art. 2332 del codice civile, avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata per:

  1. mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma di atto pubblico;
     
  2. illiceità dell’oggetto sociale;
     
  3. mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale della società.

Allo scopo di non compromettere la validità degli atti regolarmente iscritti è poi previsto che la dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese (comma 2) e che la nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione sia stata data pubblicità al registro delle imprese (c. 5).

In altri termini, tutte le clausole di nullità possono essere sanate anteriormente alla sentenza di nullità che di fatto determina lo scioglimento della società nominando i liquidatori.

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A cura di Cinzia De Stefanis

Venerdì 2 luglio 2021

 

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