Start up innovative: niente da fare, ci vuole il Notaio

Secondo il parere del Consiglio di Stato non è ammessa la costituzione di start up innovative per mezzo di atti redatti in forma elettronica, senza autentica della sottoscrizione da parte di un Notaio.

Start up innovative: la procedura senza notaio è illegittima

start up innovative notaioIl Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto dal Consiglio Nazionale del Notariato, con il quale è stato richiesto l’annullamento del D.M. 17.02.2016, secondo cui è ammessa la costituzione di start up innovative per mezzo di atti redatti in forma elettronica, senza necessità di autentica della sottoscrizione.

Eppure secondo normativa (art. 4, comma 10-bis, D.L. 3/2015):

Al solo fine di favorire l’avvio di attività imprenditoriale e con l’obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati, l’atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dagli articoli 24 e 25 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L’atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni”.

Nulla impedirebbe, quindi, l’intervento dei Commercialisti.

Peraltro, il Ministero dello sviluppo economico, con l’art. 1 del D.M. 17.2.2016, prevede la possibilità, in deroga a quanto previsto dall’art. 2463 c.c., di costituire startup innovative nella forma di Srl per mezzo di atti redatti in forma elettronica e firmati digitalmente da ciascuno dei sottoscrittori, nel caso di società pluripersonale, o dall’unico sottoscrittore nel caso di unipersonale, in totale conformità allo standard allegato sotto la lett. A allo stesso decreto.

La stessa disposizione esclude quindi la necessità di un’autentica di sottoscrizione.

Occorre poi presentare il documento informatico al Registro dell’imprese, che, effettuate le verifiche previste, dispone l’iscrizione provvisoria della società nella sezione ordinaria del registro, con apposita annotazione, e, su istanza, l’iscrizione nella sezione speciale.

Il Consiglio Nazionale del Notariato, quindi, ha chiesto l’annullamento del D.M. 17.2.2016, e dopo aver ricevuto la bocciatura del ricorso presentato al TAR del Lazio, si è rivolto al Consiglio di Stato che, ribaltando la precedente Sentenza, ha accolto l’appello del Notariato, stabilendo che il decreto si pone in contrasto con le attività riservate dalla legge ai Notai.

Ma la tesi del Consiglio di Stato non convince… CommercialistaTelematico monitorerà l’evoluzione della questione.

 

Fonti: Sentenza Consiglio di Stato n. 2643/2021

 

A cura di Vincenzo D’Andò

Mercoledì 31 marzo 2021

 

Informazioni tratte dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico