Quali sono le agevolazioni fiscali per chi investe in PMI start up innovative? In quali casi è possibile per gli investitori accedere alle agevolazioni IRPEF?
Start-up innovative: i requisiti
Le start-up innovative sono società di capitali o cooperative costituite ed operanti da non più di 48 mesi, non derivanti da fusione, scissione societaria o cessione di azienda o di ramo di azienda, aventi la sede principale dei loro affari ed interessi in Italia, le cui azioni o quote non sono quotate sui mercati regolamentati ed il cui valore della produzione annua non supera i 5 milioni di Euro.
I requisiti delle start-up innovative previsti dal comma 2° dell’art. 25 del Decreto-Legge 179/2012, convertito in Legge 221/2012, sono quelli relativi al livello delle spese in ricerca e sviluppo (R&S) superiore o uguale al 15% del maggior valore fra il costo ed il valore totale della produzione, all’impiego come dipendenti o collaboratori di laureati, dottori di ricerca e ricercatori per almeno un terzo della forza lavoro complessiva (oppure dei due terzi di questa costituiti da persone con laurea magistrale) ed all’essere titolare di almeno un brevetto per una invenzione industriale, biotecnologica, ecc. o dei diritti relativi ad un software originario registrato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori – SIAE.
Di questi ultimi requisiti la società deve possederne almeno uno.
Infine, la maggioranza delle quote o azioni e quella dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci della start-up devono essere detenute da persone fisiche all’atto della costituzione di essa e per i 24 mesi successivi.
Le imprese sociali possono assumere la qualifica di “start-up innovativa a vocazione sociale” attraverso l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese destinata alle start-up innovative (Sti), se operano in via esclusiva nei settori previsti dall’art. 2, 1° comma, del Dlgs 112/2017 sulla disciplina delle imprese sociali, non hanno scopo di lucro[1] e rispondono ai requisiti previsti sempre dal comma 2° dell’art. 25 del Decreto-Legge 179/2012 che abbiamo esaminato in precedenza escluso quello relativo all’oggetto sociale consistente nella produzione e commercializzazione di servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
L’iscrizione nel RUNTS
Come per tutte le altre imprese sociali, anche per le start-up innovative a vocazione sociale l’iscrizio