Quali sono le agevolazioni per chi investe oggi in start up innovative e a vocazione sociale? Esame di un caso particolare di società innovative che non hanno scopo di lucro e non distribuiscono utili.
Il quarto comma dell’art. 25 del Decreto-Legge 179 del 2012, convertito in Legge 221 del 2012 e contenente misure per la crescita del paese, ha stabilito che le imprese aventi forma di società di capitali o cooperativa (comprese anche le cooperative sociali, visto che la norma parla di cooperative in generale, senza prevedere esclusioni), costituite ed operanti da non più di 60 mesi, non derivanti da fusione, scissione societaria o cessione di azienda o di ramo di azienda, aventi la sede principale dei propri affari ed interessi in Italia, le cui azioni o quote non sono quotate sui mercati regolamentati ed il cui valore della produzione annua non supera i 5 milioni di Euro, possono assumere la qualifica di start-up innovativa a vocazione sociale attraverso l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese destinata alle start-up innovative (Sti), se operano in via esclusiva nei settori previsti dall’art. 2, 1° comma, del Decreto Legislativo n° 155 del 2006 oggi sostituito dall’art. 2, 1° comma, del Dlgs 112/2017 sulla disciplina delle imprese sociali, non hanno scopo di lucro, cioè non hanno distribuito e non distribuiscono utili (finché sono start-up innovative e, secondo noi, fino a quando non distribuiscono utili anche in modo indiretto e neppuree con le eccezioni previste dal comma 3° dell’art. 3 del Dlgs 112/2017, ma su questo ultimo punto sarebbe opportuna una precisazione da parte del legislatore) e rispondono ai requisiti previsti dal comma 2° dell’art. 25 citato, escluso quello relativo all’oggetto sociale consistente nella produzione e commercializzazione di servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
In tal caso esse possono usufruire della disciplina speciale delle start-up innovative (contenuta negli