Accordi di ristrutturazione dei debiti e principi contabili – L’OIC 6

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti e le procedure concorsuali “alternative” hanno un impatto rilevante sui bilanci delle imprese coinvolte: ecco un quadro delle norme da applicare per le corrette registrazioni contabili.

Il principio contabile OIC 6

concordato preventivoLa mancata previsione normativa di disposizioni civilistiche riguardanti la ristrutturazione del debito, così come di specifici principi contabili nazionali, ha infatti indotto il predetto Organismo Italiano ad emanare un apposito standard, l’Oic 6 appunto, diretto a definire i criteri di rappresentazione in bilancio dei particolari effetti dell’operazione.

Tale principio è applicabile a tutte le situazioni in cui il debitore si accorda con l’intero ceto dei creditori, oppure soltanto alcuni di essi, al fine di superare lo stato di difficoltà finanziaria in cui versa l’impresa dello stesso.

È il caso, ad esempio, della ridefinizione delle passività effettuata nell’ambito degli istituti previsti dalla disciplina concorsuale (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), oppure tramite intese stragiudiziali raggiunte con i creditori:

  • concordato preventivo (art. 160 e ss. L.F.);
  • accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F.), applicabile anche dall’imprenditore agricolo in crisi, in virtù di quanto recentemente stabilito dall’art. 23, c. 43, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
  • piano di risanamento dell’esposizione debitoria e di riequilibrio della situazione finanziaria dell’impresa, attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili, ed in possesso dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare (art. 67, c. 3, lett. d, L.F.).
    A differenza delle precedenti tipologie di ridefinizione delle passività, si tratta, peraltro, di un mero atto unilaterale del debitore, che soltanto eventualmente può assumere la forma contrattuale: l’adesione dei creditori al progetto, così come la pubblicità dello stesso, non è, infatti, prevista dalla normativa vigente, pur essendo auspicabile, ai fini di una migliore garanzia del buon esito dell’intera operazione;
  • forme diverse dalle precedenti, non regolate dalla Legge Fallimentare, purchè rientranti nella definizione di “ristrutturazione del debito”, di cui sopra, fornita dall’Oic 6.

Vantaggi delle procedure concorsuali alternative

Il ricorso agli istituti previsti dalla disciplina concorsuale consente, tuttavia, di usufruire di maggiori benefici.

In primo luogo, la facoltà di formulare – con il piano di concordato preventivo oppure nel corso delle trattative che precedono la definizione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti – una proposta di c.d. transazione fiscale (art. 182-ter L.F.), avente ad oggetto il pagamento parziale o dilazionato delle passività contratte in base ai seguenti titoli:

  • tributi amministrati dalle agenzie fiscali, ad eccezione di quelli costituenti risorse proprie dell’Unione Europea – ad esempio, diritti agricoli e doganali – e dei tributi locali diversi dall’Irap, quali Ici, Tarsu e Tosap (C.M. 18 aprile 2008, n. 40/E).
    La riduzione non è, in ogni caso, ammessa con riferimento ai debiti Iva, oppure per ritenute operate e non versate, salvi gli importi dovuti in via accessoria (C.M. 10 aprile 2009, n. 14/E);
  • contributi gestiti dagli enti di competenza delle forme obbligatorie di previdenza ed assistenza.

Proposta di ridefinizione privilegiata VS chirografaria

La possibilità in parola è, tuttavia, subordinata all’osservanza di alcuni specifici criteri, differenziati a seconda della natura dei crediti tributari e contributivi oggetto della proposta di ridefinizione:

  • privilegiata: la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori aventi un grado di prelazione inferiore, ovvero una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali e degli enti gestori delle forme obbligatorie di previdenza ed assistenza;
  • chirografaria: il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori della medesima natura, ovvero – nel caso di suddivisione in classi – dei creditori chirografari ai quali è riservata una soddisfazione maggiormente favorevole.

È altresì prevista l’operatività del divieto, in capo ai creditori, di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sui beni del debitore, a partire dalla data di ammissione al concordato preventivo o di pubblicazione, presso il registro delle imprese, dell’accordo di ristrutturazione: in quest’ultimo caso, la prescrizione opera per 60 giorni, con facoltà di richiedere l’applicazione dello stesso, per un orizzonte temporale della medesima estensione, anche al periodo delle trattative finalizzate alla formalizzazione dell’intesa di cui all’art. 182-bis del R.D. n. 267/1942.

Le forme di ridefinizione delle passività previste dalla disciplina concorsuale consentono, inoltre, di godere di rilevanti tutele ex post, nel caso di eventuale e successiva dichiarazione di fallimento del debitore:

  • sono qualificati, rispettivamente, come “prededucibili” o parificati agli stessi i crediti delle banche e degli enti finanziari (art. 106 e 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385) derivanti dalla concessione di finanziamenti, erogati per l’esecuzione del concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione dei debiti, ovvero in funzione della presentazione della domanda per l’omologazione di tali istituti (art. 182-quater, co. 1 e 2, del R.D. n. 267/1942).
    Al ricorrere di quest’ultima ipotesi, ovvero nel caso dei c.d. finanziamenti ponte, il riconoscimento del beneficio della prededucibilità è, tuttavia, subordinato alla duplice condizione che i predetti finanziamenti siano previsti dal piano di concordato preventivo o dall’accordo di ristrutturazione dei debiti, e la prededuzione sia espressamente disposta nel “provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo, ovvero l’accordo di ristrutturazione dei debiti sia omologato”.
    La sussistenza di questo presupposto è richiesta anche ai fini della prededucibilità dei crediti maturati, a titolo di compenso, dal professionista – in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. n. 267/1942 – incaricato di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di concordato preventivo (art. 161, co. 3, L.F.), ovvero l’attuabilità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis, co. 1, della Legge Fallimentare).
    Analogamente, sono assoggettabili alla disciplina dei crediti prededucibili quelli derivanti dai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell’80,00% del loro ammontare, in deroga al regime di postergazione di cui agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.;
  • gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse in esecuzione del concordato preventivo, dell’accordo di ristrutturazione dei debiti o del piano attestato di risanamento sono esclusi dall’ambito di operatività della revocatoria fallimentare (art. 67, c. 3, lett. d – e, del R.D. n. 267/1942), nonché – per l’espressa normativa dell’art. 217-bis L.F. – dai reati di bancarotta preferenziale e semplice di cui agli artt. 216, c. 3, e 217 del R.D. n. 267/1942 della Legge Fallimentare.
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24 settembre 2012

Sandro Cerato