I riflessi fiscali dell’istituto dell’accordo di ristrutturazione del debito riguardano la tassabilità o meno delle sopravvenienze attive e la deducibilità delle perdite in capo ai creditori che hanno sottoscritto gli accordi.
Per i debiti tributari che hanno titolo o causa anteriore alla liquidazione può essere applicato l’istituto della esdebitazione.
Accordo di ristrutturazione del debito: perdite su crediti e sopravvenienza attive
L’identificazione della natura giuridica degli accordi di ristrutturazione del debito è direttamente connessa all’analisi dei profili fiscali degli stessi.
In particolare le questioni sollevate riguardano la:
- deducibilità delle perdite su crediti in capo ai creditori che hanno sottoscritto gli accordi;
- tassabilità o meno delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti di impresa in capo all’imprenditore, a seguito dell’omologazione degli accordi;
- tassabilità o meno delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni ai creditori nell’ambito degli accordi.
Perdite su crediti
Le conseguenze fiscali di un accordo di ristrutturazione possono riguardare non soltanto il debitore che propone l’accordo ma anche il creditore, il quale vede ridursi la prospettiva dell’integrale recupero del credito.
Il creditore infatti accerta una perdita derivante dalla differenza tra il credito iscritto in bilancio e l’importo riconosciuto in sede di accordo di ristrutturazione.
L’art. 101 comma 5 del TUIR prevede che le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell’art. 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso