L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti delucidazioni sulla “Gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di impresa”, evidenziando che, per ritenere accoglibile una proposta di trattamento del credito tributario, occorre valutare la maggiore, o minore, convenienza economica della stessa rispetto all’alternativa, liquidatoria, anche in considerazione della relazione di attestazione del professionista.
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 29 dicembre 2020 ha fornito importanti delucidazioni sulla “Gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di impresa”, evidenziando che, per ritenere accoglibile una proposta di trattamento del credito tributario, occorre valutare la maggiore, o minore, convenienza economica della stessa rispetto all’alternativa, liquidatoria, anche in considerazione della relazione di attestazione del professionista.
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Transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di impresa: premessa
Con la Circolare n. 34/E del 29.12.2020 l’Agenzia Entrate ha chiarito in merito alla valutazione delle proposte di trattamento del Credito tributario presentate nell’ambito delle procedure di gestione della crisi di impresa, in considerazione del momento di emergenza derivante dall’epidemia da COVID – 19.
La circolare si è soffermata sull’accordo di ristrutturazione dei debiti e sul concordato preventivo, ossia le due procedure cui il debitore può far ricorso, a seconda dei casi, ai fini della composizione della crisi d’impresa.
Ai fini della valutazione della proposta transattiva, il professionista deve:
- valutare la convenienza del trattamento del credito tributario o contributivo e relativi accessori proposto dal contribuente rispetto alla liquidazione giudiziale;
- dimostrato di aver verificato la veridicità dei dati aziendali, tenendo conto dell’adeguatezza e del corretto funzionamento del sistema amministrativo e contabile dell’azienda;
- accertare le cause della crisi.
L’Agenzia evidenzia che per ritenere accoglibile una proposta di trattamento del credito tributario occorre sostanzialmente valutare la maggiore, o minore, convenienza economica della stessa rispetto all’alternativa liquidatoria, anche in considerazione della relazione di attestazione del professionista.
La transazione fiscale
La transazione fiscale, disciplinata dall’art 82 ter Legge Fallimentare, costituisce una procedura transattiva tra contribuente e fisco, collocata nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, che consente il pagamento in misura ridotta e/o dilazionata del credito tributario privilegiato e chirografario.
La disciplina della transazione fiscale si fonda su due principi cardine, la cui osservanza legittima l’accordo di ristrutturazione dei debiti tributari, mentre, specularmente, il loro mancato rispetto lo rende inattuabile.
Si tratta del principio della convenienza per l’Erario della transazione proposta, integrato nell’ambito del concordato preventivo da quello della capienza e del rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, e del principio del divieto di trattamento deteriore dei crediti fiscali.
Per la richiesta di ammissione alla procedura di transazione fiscale è necessaria la preliminare verifica dei presupposti stabiliti per l’accesso alla procedura di concordato preventivo o dell’accordo