Al fine di agevolare l’accesso delle imprese a procedure concorsuali minori ed evitare la liquidazione giudiziale, sono state introdotte importanti modifiche in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione dei debiti, con riguardo al trattamento dei debiti tributari e contributivi. Vediamo come le nuove norme sulla transazione fiscale cercano di semplificare di agevolare la soluzione positiva delle proceduri concorsuali minori
Istituti alternativi alla liquidazione giudiziale
Indice degli argomenti trattati:
- Concordato preventivo
- Accordo di ristrutturazione dei debiti
- Approvazione del piano anche in assenza di voto o di adesione dell’Agenzia delle entrate e degli Istituti di Previdenza
- Alcuni dubbi interpretativi
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Concordato preventivo
Il concordato preventivo è una procedura concorsuale cui può ricorrere un imprenditore individuale, una società, o un diverso ente, avente i requisiti, che si trovi in uno stato di crisi o di insolvenza, per tentare il risanamento anche attraverso la continuazione dell’attività (ed eventualmente la cessione dell’attività a un soggetto terzo) oppure per liquidare il proprio patrimonio e mettere il ricavato al servizio della soddisfazione dei crediti, evitando così il fallimento (liquidazione giudiziale).
L’istituto, disciplinato dagli artt. 160 e ss. della L.F., può essere utilizzato quindi, sia per superare lo stato di crisi (c.d. concordato in continuità) sia ai fini liquidatori (c.d. concordato liquidatorio).
La procedura si basa sull’approvazione della proposta del debitore da parte dei creditori, i quali manifestano la loro volontà secondo il criterio della maggioranza, determinata ai sensi dell’articolo 177 della L.F..
Il concordato preventivo:
- è vincolante per tutti i creditori, compresi quelli dissenzienti, ed è quindi caratterizzato dalla cosiddetta “falcidia passiva”;
- consente di mantenere impregiudicati i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso, in base a quanto previsto dall’articolo 184 L.F..
La domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo deve essere proposta, ex articolo 161, L.F., con ricorso al Tribunale del luogo in cui l’impresa debitrice ha la sede principale.
Unitamente al ricorso, in forza di quanto disposto dell’articolo 161, L.F., il debitore deve presentare:
- un’aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
- uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l’elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
- un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta che, a sua volta, deve indicare l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.
Il piano e la documentazione devono, inoltre, essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, co. 3, lettera d), L.F. che at