In caso di diniego della transazione fiscale da parte del Fisco in una procedura concorsuale (quale il concordato) qual è il giudice competente? Il parere della Cassazione è che tale giudizio spetti al tribunale fallimentare.
Transazione fiscale: contestazione impugnabile dinanzi al tribunale fallimentare e non al giudice tributario
Le Sezioni Unite, in relazione alla opposizione del contribuente al rigetto, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della proposta di transazione fiscale formulata nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis della legge fallimentare, ha indicato che la contestazione è suscettibile di impugnazione dinanzi al tribunale fallimentare e non presso il giudice tributario.
La materia trattata trova relazione giuridica nella disciplina della transazione fiscale, così come modificata dall’art. 1, comma 81 della Legge n. 232/2016, con esclusione (formale, come si spiegherà a breve) sia del D.Lgs n. 14/2019 (codice della crisi di impresa e dell’insolvenza), in vigore dal 1° settembre 2021 sia della nuova disciplina di cui agli artt. 180, 182-bis e 182-ter del R.D. n. 267/1942, modificato dall’art. 3 comma 1-bis del D.L. n. 125/2020, conv. L. n. 159/2020 che anticipa le previsioni di cui all’art. 48 comma 5 del D.Lgs n. 14/2019, ma che riguarda i procedimenti nati dopo il 4 dicembre 2020.
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Transazione fiscale: il parere delle Sezioni Unite della Cassazione
Da premettere che l’ordinanza delle Sezioni Unite ha, incidentalmente, disconosciuto le argomentazioni rese nella pronuncia (delle stesse Sezioni Unite) n. 25632/2016 “posto che la medesima ha riguardato la prima forma di transazione fiscale, c.d. “transazione