Omologazione di accordo di ristrutturazione del debito: emissione nota credito

Da quale momento un creditore può emettere la nota di credito in caso di omologazione di accordo per ristrutturazione del debito?

Accordo di ristrutturazione del debito

ristrutturazione debito nota creditoLa società che ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti (ex articolo 182 bis della Legge Fallimentare), ha dei debiti nei confronti di taluni operatori commerciali.

I suoi fornitori devono quindi affrontare, tra l’altro, il problema legato al fatto che, a seguito di emissione della fattura, hanno anticipato all’Erario l’IVA inerente tale prestazione.

Lo strumento a disposizione per avere indietro le somme versate a titolo di iva è la nota di credito.

 

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Ma da quando un creditore può emettere la nota di credito?

La risposta viene (confermata) dall’Agenzia Entrate in data di ieri 13 maggio.

Secondo la soluzione proposta dall’istante (il debitore), il c.d. “dies a quo” a decorrere dal quale ciascun creditore potrà legittimamente procedere all’emissione della nota di credito coincide con il giorno in cui il credito ad esso afferente (così come rimodulato in forza dello stralcio contenuto nell’accordo sottoscritto) potrà ritenersi integralmente saldato, non rilevando, a tal fine, il pagamento di singole rate.

Laddove l’accordo di ristrutturazione preveda formule di pagamento a saldo e stralcio accompagnate da modalità di pagamento rateale degli importi definiti, e con durata delle rateizzazioni diverse da creditore a creditore, si ritiene, quindi, che il dies a quo di cui sopra verrà a decorrere solo dal giorno in cui ciascun creditore avrà incassato l’ultima delle rate di pagamento previste nell’accordo.

 

Il parere dell’Agenzia Entrate

Di diverso avviso la risposta dell’Agenzia.

E’ opportuno rilevare come negli accordi di ristrutturazione dei debiti viene meno il carattere della concorsualità perché:

  • l’accordo non coinvolge la generalità dei creditori ma solo la parte di essi che presta adesione all’accordo;
     
  • manca il carattere dell’ufficialità, perché mentre le procedure concorsuali si aprono con un procedimento che coinvolge l’autorità pubblica, negli accordi di ristrutturazione il giudizio di omologa del tribunale non rileva ai fini del perfezionamento e dell’efficacia dell’impegno, ma interviene per rendere irrevocabili gli atti posti in esecuzione dell’accordo omologato.

Si evince come, pur in un contesto di crescente valorizzazione dell’istituto dell’accordo di ristrutturazione dei debiti da parte del legislatore (si veda, in questo senso, anche il D. Lgs. n. 14/2019, in vigore, salvi ulteriori rinvii, dal prossimo 1° settembre 2021 e di un suo progressivo avvicinamento alle “procedure concorsuali”, permangono significative differenze e peculiarità.

Tra queste, merita ricordare la possibilità in capo al cedente/prestatore di emettere una nota di variazione in diminuzione senza dover attendere l’acclarata finale infruttuosità della procedura (secondo quanto avviene, invece, nelle “ordinarie” procedure concorsuali), ma a fronte della mera omologazione dell’accordo da parte del tribunale competente.

Quanto mai opportuno un cenno al termine ultimo per l’emissione della nota di credito, che è la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione, che coincide, in questo caso, con l’omologazione dell’accordo ex articolo 182-bis L.F..

E’ bene dunque fare attenzione a questo termine, che risulta ancorato a quello iniziale della data di omologa, onde evitare la spiacevole sorpresa di non poter più recuperare l’iva.

Dal canto suo, il debitore, in presenza di tali accordi ha dunque l’obbligo, non solo di registrare la nota di variazione in diminuzione regolarmente emessa, ma anche di procedere al riversamento della relativa imposta all’Erario, senza attendere l’adempimento finale degli accordi stessi.

 

Fonte: Risposta a interpello n. 340/2021 

 

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A cura di Danilo Sciuto

Venerdì 14 maggio 2021