L’emergenza CoronaVirus ha avuto un impatto anche sulle procedure concorsuali minori: in questo articolo si esaminano i provvedimenti che riguardano concordati preventivi e accordi di ristrutturazione dei debiti.
Decreto Cura Italia e Decreto Liquidità: la proroga dei concordati preventivi e ristrutturazione debiti
Oltre la proroga all’11 maggio 2020 del periodo di sospensione dell’attività processuale (art. 83 del Dl n. 18/2020), l’intervento di urgenza segnato dal Decreto Legge, 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. decreto “liquidità”), annovera nelle misure introdotte:
- il “congelamento” del Codice della crisi, visto il rinvio al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del DLgs. 14/2019 (salve le disposizioni già in vigore dal 16 marzo 2020);
- l’improcedibilità dal 9 marzo al 30 giugno 2020 delle istruttorie prefallimentari e delle dichiarazioni dello stato d’insolvenza di imprese sottoponibili a liquidazioni coatte amministrative e ad amministrazioni straordinarie (diverse da quelle della cd. legge Marzano del decreto legge n. 347 del 2003, art. 10).
Non mancano però diverse novità riguardanti i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione dei debiti.
Gli interventi legislativi sulle procedure concorsuali minori
L’art. 9 del d.l. n. 23/2020 introduce varie misure tutte riconducibili alla finalità di salvaguardare le soluzioni delle crisi alternative al fallimento, promosse in epoca anteriore all’emergenza, che potrebbero risulta