La vigente normativa definisce la crisi da sovraindebitamento come: “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.
Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette nè assoggettabili a procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi.
Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano, definito, appunto, “Piano del consumatore” da sottoporre al Giudice ai fini dell’omologazione.
Procedure di ristrutturazione dei debiti
La Legge sul sovraindebitamento, meglio nota come Legge “salva suicidi”, è stata riformata; la vecchia Legge n. 3/2012, infatti, il 14 febbraio 2019 è stata inserita nel nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, apportando alcuni sostanziali cambiamenti pur mantenendone immutate struttura e finalità.
La Legge sul sovraindebitamento nasce quale procedura di composizione della crisi per consentire alle famiglie e alle piccole imprese non fallibili, in avanzato stato di sofferenza economica (sovraindebitate) la possibilità di liberarsi della posizione debitoria in cui vertono, rientrando di quanto dovuto in forma ridotta.
La procedura prevede la presentazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, assicurando nel contempo al creditore il pagamento del debito, seppur parziale, basandosi su un piano omologato dal Tribunale a mezzo di taglio del debito e dilazione del pagamento.
I soggetti diversi dal consumatore (imprenditori sotto-soglia, liberi professionisti, enti non commerciali, che hanno l’esercizio d’impresa e/o professione o debiti misti) possono accedere alternativamente a due tipologie di procedure: accordo da sovraindebitamento e liquidazione dei beni con possibile esdebitazione.
Il consumatore, invece, può accedere a tre diverse procedure.
Le procedure per il consumatore
1) Accordo con i creditori
Procedura meno favorevole rispetto al piano è prevista dall’art. 7 della legge sul sovra indebitamento delle famiglie e prevede che il debitore possa proporre al creditore o ai creditori un accordo di ristrutturazione del debito.
L’accordo si intende raggiunto con i creditori che rappresentano una maggioranza, 60% dei debiti complessivi.
Laddove, le normali forme di soddisfacimento da parte del debitore non siano sufficienti per sostenere il piano proposto, si possono ipotizzare anche soluzioni quali, ad esempio, la cessione dei crediti futuri, o l’intervento di uno o più terzi garanti.
Il terzo può intervenire sia partecipando direttamente alla soddisfazione dei creditori sia prestando relativa garanzia.
Per quanto riguarda i crediti futuri, si ritiene che essi sono apprezzabili quando possono essere in qualche modo stimati, cioè riferiti a dati oggettivi.
Tra questi si possono annoverare: i redditi da lavoro dipendente; i redditi da pensione; le rendite, quali affitti di beni immobili o titoli di stato.
Nel caso la proposta è sottoscritta da uno o più terzi che ne garantiscano l’attuabilità, la garanzia prestata dai terzi è atipica, nel senso che non deve rispettare canoni particolari.
Infatti, secondo la gravità dell’incapienza del patrimonio del sovraindebitato l’intervento del terzo può configurarsi come solutorio o a garanzia.
E’ possibile il rilascio di g