Il concordato in continuità aziendale è il concordato approvato nell’ottica di una prosecuzione aziendale, allo scopo di risanare i conti e far ripartire l’attività con nuovo vigore. D’altronde è proprio questo lo scopo principale del concordato: tutelare non solo i creditori, ma anche l’attività di impresa e scongiurare il fantasma del fallimento.
L’impresa quindi riprende la piena operatività aziendale, nel rispetto dell’accordo e dei criteri di amministrazione ordinaria e straordinaria definiti dal concordato. Se durante la fase di risanamento, l’impresa non ottiene i risultati sperati o comunque ne consegue un danno manifesto per i creditori, il tribunale si sostituisce ai creditori e revoca il concordato.
Nel concordato con continuità aziendale il legislatore non ha previsto una soglia di soddisfacimento dei creditori chirografari (20%) come condizione di ammissibilità della proposta concordataria.
Concordato preventivo in continuità aziendale: premessa
Lo stato di insolvenza è uno spettro che incombe sulle realtà aziendali. Il concordato preventivo è uno strumento alternativo che può invocare l’impresa in crisi per evitare il fallimento.
È praticamente un accordo con i creditori, volto a sia a soddisfare le loro pretese e, al contempo, provare a risanare la situazione aziendale.
Questo strumento, che fa parte delle cosiddette procedure concorsuali, ha quindi un duplice vantaggio:
- per l’imprenditore, che può evitare la triste fine del fallimento;
- per i creditori (fornitori, dipendenti, fisco, ecc.), che comunque hanno la possibilità di soddisfare le proprie pretese, senza dover attivare la procedura fallimentare.
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Il concordato preventivo: la procedura
Il concordato preventivo è quindi un piano di pagamento dei debiti, che stila l’imprenditore e lo propone ai creditori.
Tale piano di risanamento può prevedere:
- la cessione dei beni aziendali;
- l’assegnazione di azioni, quote, obbligazioni o altri prodotti finanziari ai creditori;
- altri strumenti straordinari volti a soddisfare i crediti.
Il presupposto che dà inizio alla procedura è lo stato di crisi dell’impresa e quindi la difficoltà a pagare regolarmente i suoi debiti.
Per evitare il dissesto, l’imprenditore può fare ricorso al Tribunale per chiedere l’assoggettamento al concordato preventivo.
Attenzione
Il ricorso va presentato dall’imprenditore in caso di ditta individuale; in caso di società, la decisione di ricorrere al concordato deve essere approvata dall’assemblea.
L’imprenditore, una volta fatta la richiesta al Tribunale dove ha sede l’azienda, deve presentare:
- relazione di un esperto che conferma l’esattezza delle partite aziendali e la concretezza della proposta;
- bilancio d’esercizio dell’azienda da cui si evince la situazione economica e patrimoniale dell’azienda;
- relazione stimata di tutti i beni e i crediti aziendali;
- elenco di tutti i beni dell’imprenditore.
Il Tribunale controlla la regolarità formale della richiesta e con apposito decreto ammette la società alla procedura di concordato. In caso contrario la respinge.
Il commissario giudiziale, dal