Alla società in concordato preventivo con cessione dei beni può essere notificata una cartella fondata su iscrizione nel ruolo straordinario o ordinario? In questo contributo cerchiamo di dare una risposta a questo e ad altri importanti dubbi in materia.
Il concordato preventivo con liquidazione dei beni garantisce il soddisfacimento integrale dei debiti privilegiati, non sussistendo, quindi, pericolo per la riscossione?
Legittimamente l’Agenzia delle entrate può provvedere ad iscrivere il proprio credito nei ruoli straordinari a seguito della presentazione della domanda di concordato preventivo da parte della società?
La società che deposita domanda di ammissione alla procedura concorsuale del concordato preventivo presenta una situazione di insolvenza da cui scaturisce il fondato pericolo per la riscossione?
L’urgenza dell’iscrizione nei ruoli straordinari si rinviene nella possibilità che la società in concordato non è in grado di adempiere le obbligazioni concordatarie con il rischio della successiva dichiarazione di fallimento?
È possibile la notifica della cartella di pagamento nei confronti di società ammessa al concordato preventivo, fondata su iscrizione nel ruolo ordinario, nonostante il disposto dell’art. 168 Legge Fallimentare.
Tali interrogativi trovano una precisa risposta in recenti interventi del giudice di legittimità.
Concordato preventivo: principi
Il concordato preventivo con liquidazione de beni non garantisce il soddisfacimento integrale dei debiti privilegiati, sussistendo, quindi, pericolo per la riscossione.
Legittimamente l’Agenzia delle entrate può provvedere ad iscrivere il proprio credito nei ruoli straordinari, ai sensi dell’art. 11, ultimo comma, d.P.R., 602/1973, a seguito della presentazione della domanda di concordato preventivo da parte della società.
Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 20 novembre 2020 n. 26491.
Concordato preventivo e cartella esattoriale: la vicenda
Ad una società in concordato preventivo con cessione dei beni è stata notificata una cartella di pagamento dall’agente della riscossione, fondata su iscrizione nel ruolo straordinario ai sensi dell’art. 11, ultimo comma, d.P.R. 602/1973, per Irpeg-Ilor, a seguito di autonomi avvisi di accertamento relativi agli esercizi 1975/1976, 1976/77, 1977/78 e 1978/79 per l’importo complessivo di lire 1.288.977.253.
Il giudice tributario di 1° grado di Milano ha rigettato il ricorso della società, in quanto la stessa era stata ammessa alla procedura concorsuale di concordato preventivo, sicché sussistevano i presupposti di cui all’art. 11, ultimo comma, d.P.R. 602/1973, per l’iscrizione nel ruolo straordinario.
Il giudice del gravame ha accolto l’appello della società, non sussistendo pericolo per la riscossione delle imposte, avendo la società depositato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni.
Secondo tale giudice poteva disporsi solo l’iscrizione per un terzo dell’imposta, c