Si riducono i tempi delle verifiche fiscali

Il Governo ha razionalizzato i tempi delle verifiche fiscali per rendere meno onerosi i controlli rispetto alla vita delle imprese.

L’art. 7 del D.L. Sviluppo, appena approvato, ha disposto, al comma 1, lettera a, che per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti, fatti salvi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, “ l controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale, non può durare più di quindici giorni”.

 

Tre regole

Unificato, cadenza al massimo semestrale, non può superare i 15 giorni.

 

Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare.

Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, deve operare, per quanto possibile, in borghese.

In funzione di quanto sopra previsto, al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell’esercizio delle attività delle imprese di cui all’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE recante “Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese”, nonché di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività di controllo nei riguardi di tali imprese, assicurando altresì una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell’attività amministrativa, “ gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati. Conseguentemente:

  1. a livello statale, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono disciplinati modalità e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il più efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell’INPS, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni. Con il medesimo decreto è altresì assicurato che, a fini di coordinamento, ciascuna delle predette Amministrazioni informa preventivamente le altre dell’inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attività di controllo di rispettiva competenza”.

 

Tale disposizione non si applica altresì ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza.

 

Gli interventi sullo Statuto del contribuente

Il legislatore ha introdotto, dopo il secondo periodo del comma 5 dell’art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il seguente passaggio: “Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l’eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi; anche in tali casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.”

Inoltre, le disposizioni di cui all’art. 12 del legge del 27 luglio 2000 n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.

Si evidenzia che il comma 2, del medesimo art. 7, del D.L. sviluppo, alla lett. m) ha elevato le soglie per poter godere del regime semplificato di contabilità. Infatti, all’art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole “lire 600 milioni” e “lire un miliardo” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “400.000 euro” e “700.000 euro”.

 

La norma

L’art. 12, c. 5, della citata legge n. 212 del 27 luglio 2000 prevede che la permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione della verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell’ufficio, per specifiche ragioni.

Detta norma resta – di fatto – immutata. Anzi, rafforzata dallo stesso legislatore che ha chiarito che occorre fare riferimento, ai fini del computo dei termini – all’effettiva permanenza, accogliendo così la tesi della Guardia di Finanza, formalizzata nella circolare n. 250400 del 17.8.2000, cui ha fatto seguito la C.M. n. 64/E del 27.6.2001 dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui il termine dei 30 giorni andava calcolato sulla base degli effettivi giorni di permanenza dei militari presso l’azienda, non conteggiando, ai fini del calcolo, i singoli contatti ( per es. per notificare atti, prelevare o riconsegnare documenti, ecc. ).

Tempi diversi, invece, la nuova norma introduce per i soggetti in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi: 15 giorni lavorativi.

 

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7  maggio 2011

Francesco Buetto