Proponiamo una rassegna delle recenti sentenze di Cassazione in tema di durata delle verifiche fiscali presso la sede del contribuente.
Ricordiamo che spesso i verificatori utilizzano più dei 60 giorni previsti dallo Statuto del Contribuente.
La Cassazione sul limite temporale delle verifiche fiscali
Con la sentenza n.17417 del 28 giugno 2019, n. 17517 1, la Corte di Cassazione ha confermato che:
“il limite temporale di trenta giorni, prorogabile fino a sessanta giorni, è infatti previsto per le verifiche effettuate presso la sede del contribuente al fine di evitare qualsiasi disagio all’attività del medesimo.
Nel caso di specie, la norma non risulta viceversa disattesa, in quanto la verifica si è svolta presso l’ufficio del commercialista della società e a nulla rileva l’asserito disagio psicologico che alla società medesima possa essere comunque derivato dalla durata (ritenuta eccessiva) delle operazioni.
Quand’anche, peraltro, dette operazioni fossero state effettuate presso la sede della società, non ne sarebbe comunque conseguita alcuna sanzione di nullità in quanto il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, atteso che nessuna disposizione normativa lo dichiara perentorio o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso (Cass. n. 10481 del 2017 e, negli stessi termini, Cass. n. 17002 del 2012)”.
Nel caso in questione, la verifica effettuata dalla G.d.F. dal 6.4.2006, conclusa con la notifica del p.v. di constatazione del 3.4.2007, sarebbe durata quasi un anno.
La sentenza che si annota, nel puntualizzare che nel caso di specie la verifica si era svolta presso il commercialista e che quindi non gioca l’art.12, comma 5, della L. n. 212/2000, continua a sostenere che, in ogni caso, anche se la verifica si fosse svolta presso il contribuente, il superamento del limite temporale previsto non inficia il successivo accertamento.
Sulla tematica in questione, pur con alcuni distinguo, la posizione della Corte di Cassazione appare ormai chiara e precisa.
Principali pronunce della Corte di Cassazione sui termini delle verifiche fiscali
Riportiamo qui di seguito le pronunce più significative e i principi espressi:
Sentenza Cassazione n. 14020 del 27 giugno 2011
Con la sentenza n. 14020 del 27 giugno 2011 (ud. del 25 ottobre 2010) la Corte ha affermato che
“il termine fissato per il compimento di un atto deve ritenersi ordinatorio o sollecitatorio se non ne sia espressamente stabilita la perentorietà. Le norme di cui agli artt. 152 e 156 cod. proc. civ. traducono principi generali applicabili a tutti i procedimenti salvo che per essi non sia diversamente disposto o che la norma generale non possa trovare applicazione per incompatibilità”;
Sentenza Cassazione n. 19338 del 22 settembre 2011
Con la sentenza n. 19338 del 22.9.2011 (ud. del 27.5.2011) la Corte di Cassazione, nell’escludere l’efficacia retroattiva delle norme della Statuto del contribuente, ha confermato che
“alla eventuale violazione del termine di permanenza non siano ricollegate dalla legge le conseguenze (inutilizzabilità delle prove raccolte; nullità degli atti di accertamento compiuti) che ne intende trarre la parte ricorrente, come è dato agevolmente evincere dalla mancanza di una siffatta norma sanzionatoria e dalla compiuta disciplina dettata dalla legge n. 212/2000 con riferimento ad eventuali irregolarità commesse dai verificatori durante la ispezione.
In tali ipotesi – tra cui deve ricomprendersi anche la ingiustificata protrazione delle operazioni di verifica – il contribuente, oltre a formulare a verbale osservazioni e rilievi (art. 12, co. 4), può, infatti, rivolgersi al Garante (art. 12, co. 6) che in seguito alla segnalazione esercita i poteri istruttori richiesti dal caso (art. 13, co. 6), richiamando gli uffici al rispetto di quanto previsto dagli artt. 5 e 12 della presente legge (art. 13, co.9), ed ove rilevi comportamenti che determinano un pregiudizio per i contribuenti o conseguenza negative nei loro rapporti con l’amministrazione, trasmette le relative segnalazioni ai titolari degli organi dirigenziali al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare (art. 13, co. 11)”;
Sentenza Cassazione n. 23595 dell’11 novembre 2011
Con la sentenza n