Tra le operazioni straordinarie rientra il conferimento d’azienda in quanto esula dai normali fatti di gestione, essendo volto ad una radicale riorganizzazione delle attività produttive.
Il conferimento dell’azienda: premessa
Il conferimento d’azienda rientra tra le operazioni straordinarie, in quanto esula dai normali fatti di gestione, essendo volto ad una radicale riorganizzazione delle attività produttive attraverso il trasferimento di un’azienda da un soggetto economico conferente ad un diverso ente conferitario, in cambio non di denaro, ma di una partecipazione al capitale della conferitaria.
Rientra nella fattispecie del conferimento anche la frequente “trasformazione” di impresa individuale in società, in quanto la trasformazione vera e propria è ammessa per legge solo tra società.
I soggetti del conferimento sono:
- il conferente: colui che apporta l’azienda ricevendone partecipazioni; a sua volta può trattarsi di:
- persona fisica non imprenditore (l’azienda può esistere anche senza impresa);
- imprenditore individuale;
- società;
- ente;
- titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale (ad esempio usufrutto);
- il conferitario: colui che riceve l’azienda, aumentando di conseguenza il proprio capitale; può trattarsi di:
- società;
- ente di nuova costituzione (“conferimento per scorporo”) ovvero preesistente (“conferimento per apporto” o “per concentrazione”), nel quale ultimo caso la conferitaria dovrà deliberare un aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione (art. 2441 c.c., co. 4).
L’oggetto del conferimento è l’azienda, intesa come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 c.c.), o un ramo di essa, inteso come uno specifico settore dell’intero complesso aziendale, composto da una universitas di beni tra loro coordinati ed utilizzabili per la realizzazione di un ciclo produttivo.
Poiché vi sono alcuni beni che potrebbero rimanere presso il conferente, come ad es. alcuni cespiti, il conto corrente, alcune posizioni creditorie/debitorie, viene da chiedersi quale sia il confine tra conferimento di beni e conferimento d’azienda.
La risposta è quella di valutare volta per volta se i beni mancanti siano tali da alterare l’unità economico-funzionale dell’azienda, al punto di non consentire l’esercizio dell’attività d’impresa.
Cause del conferimento
Le motivazioni che portano al conferimento possono mirare a diverse finalità:
- il riassetto organizzativo-produttivo, più problematico nelle imprese di grandi dimensioni;
- la ristrutturazione finanziaria, per diversificare le diverse aree d’affari all’interno dell’impresa, ad es. in base al grado di:
- sviluppo, con notevoli riflessi sulla facilità di accesso al capitale di credito;
- la liquidazione di parte del patrimonio dell’impresa, ad es. in caso di presenza di settori in perdita;
- la concentrazione di imprese, nel caso in cui in un particolare settore economico la grande dimensione rappresenti un vantaggio economico, ad es. per far fronte alla concorrenza.
Si può ben intuire come la materia che mi accingo a trattare sia talmente vasta e densa di sfumature e di legami a doppio filo con altri temi fiscali, che la presunzione di esaurirne lo studio in questa sede sarebbe sciocca da parte mia, ed oltretutto anche poco opportuna, visto lo scopo del presente contributo, che è quello di dare una visione d’insieme alla materia, non disdegnando in alcuni casi l’approfondimento, il tutto per tentare di rendere più chiara possibile la disciplina dei conferimenti d’azienda, che così sovente si verificano nella realtà d’impresa.
Per tali motivi considererò brevemente l’argomento da un punto di vista civilistico, per poi proseguire soffermandomi sull’aspetto fiscale dell’operazione, e concludere infine con l’aspetto operativo.
Il conferimento dell’azienda: aspetti civilistici
Il c.c. disciplina soltanto il conferimento di singoli beni, per cui la disciplina del conferimento d’azienda deve ricavarsi dall’applicazione combinata di 2 discipline civilistiche:
- quella che regola in generale i conferimenti societari (artt. 2342, 2343, 2440, 2464, 2465 c.c.);
- quella della disciplina del trasferimento dell’azienda (artt. 2112, 2556-2560 c.c.).
Si è detto che il conferente, in cambio dell’azienda riceverà una partecipazione nella società conferitaria: quindi occorrerà innanzitutto stabilire le percentuali di riparto degli utili e delle perdite di quest’ultima, a seguito dell’acquisizione di tale partecipazione da parte del conferente.
La valutazione del conferimento
Sarà pertanto necessaria una valutazione del conferimento, che avverrà con modalità diverse a seconda che si tratti di società di persone o di capitali, e che in molti casi darà luogo all’emersione di un valore di avviamento.
Per i conferimenti in società di persone la valutazione dei conferimenti è concordata tra i soci, quindi non vi è l’obbligo della perizia, e questo a causa della responsabilità illimitata e solidale.
Per i conferimenti in società di capitali, invece, è necessaria la redazione di una perizia di stima, onde garantire l’integrità del capitale sociale ed evitare sopravvalutazioni dei beni conferiti a danno dei futuri creditori sociali, i quali possono confidare esclusivamente sul patrimonio sociale:
- per i conferimenti in S.p.a.: relazione di stima giurata da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente, su istanza dell’organo amministrativo del soggetto conferente;
- per i conferimenti in S.r.l.: relazione di stima giurata da un esperto iscritto all’albo dei revisori contabili (o da una società di revisione iscritta nell’apposito albo) su designazione della società stessa.
La perizia di stima
La relazione di stima deve sempre contenere:
- la descrizione dei beni o dei crediti conferiti;
- la data di riferimento delle valutazioni;
- l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo;
- i criteri di valutazione seguiti.
L’iscrizione nel bilancio della conferitaria avverrà prudenzialmente per valori inferiori o, al più, uguali a quelli risultanti dalla perizia, mentre l’iscrizione a valori superiori creerebbe pregiudizi di natura civilistica; il tutto è permeato da considerevoli risvolti di natura fiscale che tratterò in seguito.
Revisione della stima
Va ricordato brevemente, e ciò vale solo per le s.p.a., che entro 180 giorni dalla perizia gli amministratori devono effettuare gli opportuni controlli e, ove necessario, procedere alla revisione della stima.
Se risulta che il valore dell’azienda è inferiore di oltre 1/5 a quello per cui è avvenuto il conferimento, si può verificare che:
- la società riduce il capitale sociale annullando le azioni scoperte;
- i soci versano la differenza in denaro;
- i soci recedono dalla società, con diritto alla restituzione del conferimento.
Per concludere sui conferimenti, è doveroso ricordare che a seguito della riforma societaria le sole s.r.l. possono conferire anche opere, servizi ed altre attività immateriali (ad es. know-how), corredate però obbligatoriamente da polizza assicurativa o fideiussione bancaria.
La disciplina del trasferimento dell’azienda,
Per quanto riguarda la disciplina del trasferimento dell’azienda, si può brevemente segnalare che trovano applicazione le seguenti disposizioni:
- vi è il divieto di concorrenza da parte del conferente, salva la facoltà delle parti di escludere tale divieto;
- il conferitario subentra nei contratti stipulati dal conferente per l’esercizio della stessa, fatta eccezione riguardo ai contratti di carattere personale; se vi è giusta causa il terzo contraente ceduto può recedere entro 3 mesi dall’iscrizione del conferimento nel Registro delle Imprese;
- l’art. 2112 c.c. dispone che il rapporto di lavoro continua con il soggetto conferitario subentrante, ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano;
- i crediti vengono trasferiti anche senza notifica al debitore ceduto, a decorrere dall’iscrizione nel R.I.; il debitore ceduto che, in buona fede, paga al conferente, è liberato dal proprio debito;
- i debiti vengono trasferiti, ed il conferente ne è liberato, non solo con la notifica ma anche con il consenso esplicito dei creditori, per i quali ovviamente non è indifferente il soggetto loro debitore.
Come si articola il conferimento
Da ultimo, per concludere gli aspetti civilistici, vediamo la successione temporale delle tappe attraverso le quali si articola il conferimento.
- Innanzitutto, e mi riferirò per lo più alle società di capitali, l’operazione deve essere preceduta da una delibera dell’organo amministrativo della società conferente, la quale conterrà le ragioni che giustificano l’operazione.
- Il conferimento andrà poi approvato dall’assemblea; qualora dal conferimento derivi una modifica dell’atto costitutivo, l’assemblea dovrà essere straordinaria.
- In seguito ci sarà tutta la fase della valutazione peritale già affrontata,
- per arrivare infine alla stipula dell’atto di conferimento, a seguito di delibera dell’assemblea straordinaria, con contestuale costituzione della società conferitaria (oppure aumento del capitale sociale, nel caso di conferitaria già esistente).
- L’atto di conferimento deve essere depositato entro 30 giorni, con invio telematico da parte del notaio, per l’iscrizione nel R.I., insieme alla relazione peritale.
L’atto di conferimento richiede sempre la forma scritta, e in particolare:
- società di capitali: atto pubblico redatto da un notaio;
- società di persone: scrittura privata autenticata.
In ogni caso devono essere osservate le forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda.
La data di effetto del conferimento è quella di stipula dell’atto di conferimento, senza possibilità di retro/postdatare gli effetti dell’operazione.
Per le società di capitali il conferimento ha effetto dalla data di iscrizione dell’atto nel R.I.
Aspetti fiscali del conferimento d’azienda
Imposte dirette
È sicuramente il punto più importante ed articolato. L’operazione di conferimento va esaminata scindendola su 2 piani in sequenza logica:
- la determinazione del risultato del conferimento;
- la modalità di tassazione della (eventuale) plusvalenza.
Determinazione del risultato del conferimento.
È il leitmotiv del presente contributo; il tutto si riduce in sostanza all’analisi degli artt. 175 e 176 del TUIR.
Il conferimento può dar luogo alla produzione di materia imponibile, rientrante nella categoria dei redditi di impresa e tassata ai fini IRE e IRES, ma non rilevante ai fini IRAP.
- Questo insieme di beni che è l’azienda avrà, nelle scritture contabili del soggetto che effettuerà poi il conferimento, un certo valore contabile, dato dalla differenza tra le poste attive e quelle passive quali risultano dalla contabilità;
- avrà anche un suo valore fiscale, individuato quindi secondo criteri fiscali e spesso diverso da quello contabile a causa della differenze tra la normativa civilistica e quella fiscale;
- vi sarà anche un valore economico, o valore corrente, che sarà ancora diverso dai precedenti e che il perito dovrà determinare tenuto conto del fatto che vi possono essere plusvalori latenti sui cespiti, oppure un valore di avviamento positivo o negativo;
- infine vi sarà da individuare un valore di realizzo, che spesso coinciderà con i valori di cui abbiamo ora detto, e che possiamo impropriamente considerare come una sorta di corrispettivo, compreso entro il limite massimo del valore economico risultante dalla stima, e che ci serve per determinare il risultato del conferimento, cioè l’entità della plusvalenza.
Le regole stabilite dalla riforma delle operazioni di ristrutturazione aziendale del 1997, e potenziate dalla riforma fiscale in vigore dal 2004 (D.Lgs. 344/2003), sono caratterizzate dalla volontà del legislatore fiscale di rendere fiscalmente neutrali le operazioni di conferimento, cioè non produttive di risultati tassabili.
Le plusvalenze rimarranno, in tutto o parzialmente, latenti al momento del conferimento, e verranno tassate quando:
- il conferente cederà la partecipazione ricevuta in cambio;
- il conferitario cederà l’azienda ricevuta o i singoli beni di cui è composta.
La ratio di tali norme è stato il fatto che il conferimento comporta una sostituzione di beni “di primo grado”, l’azienda, con beni di “secondo grado”, la partecipazione, senza alcun realizzo dei plusvalori latenti, per cui la tassazione piena di tale realizzo, come avveniva fino all’08/11/1997, comportava la penalizzazione del conferente, con effetti distorsivi sui processi di riorganizzazione aziendale.
A partire dal 2004, l’imposta sostitutiva del 19% sulle plusvalenze da conferimenti aziendali è stata abolita; l’attuale impianto normativo per la determinazione del risultato del conferimento è dato dalle seguenti norme del TUIR, le prime 2 di carattere agevolativo, la terza di carattere generale:
- art. 175: conferimenti “a valori contabili” di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento;
- art. 176: conferimenti in regime di “doppia sospensione d’imposta” aventi ad oggetto solo aziende, non anche partecipazioni;
- art. 9: contiene una norma di carattere generale, applicabile quando non vi sono i requisiti per rientrare in alcuna delle 2 norme agevolative; essa fa riferimento al valore normale quale criterio per la determinazione del valore di realizzo, cioè del corrispettivo dell’operazione, equiparando in sostanza il conferimento ad una cessione d’azienda a titolo oneroso; su di esso non mi soffermerò ulteriormente, in quanto di applicazione sempre meno frequente.
Passiamo quindi allo studio dei primi 2 articoli, decisamente più interessanti.
Art. 175 TUIR
Esso costituisce una deroga alla norma generale contenuta nell’art. 9, e si pone a monte di qualsiasi scelta circa la determinazione della plusvalenza, in quanto offre la possibilità di effettuare il conferimento senza realizzo di plusvalenze.
Al 1 comma prevede che il valore di realizzo, cioè il valore presunto dell’azienda trasferita, sia pari al maggiore tra i 2 seguenti valori:
- il valore attribuito dal conferente nelle proprie scritture contabili alla partecipazione ricevuta in cambio;
- il valore attribuito all’azienda o alla partecipazione conferita nelle scritture contabili del conferitario.
Il riferimento è alle scritture contabili e non al bilancio, in quanto il conferimento è un avvenimento istantaneo, per cui a fine esercizio i valori potrebbero essere diversi o anche non esistere più, e quindi perdere di significatività ai fini della determinazione del valore di realizzo.
Quindi, per la determinare la plusvalenza si prende il maggiore dei 2 valori e si sottrae il costo fiscalmente riconosciuto dell’azienda (o della partecipazione conferita, si ricordi che l’articolo prevede il conferimento anche di quote o azioni), quello cioè che risultava dalle scritture del conferente prima del conferimento; la conseguenza di tale regime è che se i 2 soggetti dell’operazione si accordano per prescindere dal valore di perizia e per iscrivere l’azienda nelle proprie rispettive contabilità ad un valore pari al valore fiscalmente riconosciuto, quindi senza “salti d’imposta”, il tutto avviene in regime di neutralità fiscale, senza emersione di plusvalenze, che però rimangono latenti.
Vi è anche un’altra fattispecie che può portare alla scelta per la discontinuità di valori, e che attiene ai nuovi rapporti di forza che si instaurano sul piano civilistico tra le parti.
Il conferente, infatti, se da un lato è tentato di differire il più possibile l’imposizione delle plusvalenze, dall’altro vorrebbe far emergere il valore economico dell’azienda conferita, per far valere in pieno la sua forza partecipativa.
Per questo motivo il disposto dell’art. 175 è maggiormente adatto ai conferimenti “in famiglia”, in cui cioè le società rimangono possedute interamente dal conferente, o da questi insieme ai propri familiari, senza che si crei alcuna situazione di conflitto tra i soci in merito al valore del conferimento.
Si chiarisce che l’art. 175 non detta un regime di neutralità fiscale, ma solo un particolare criterio di determinazione della plusvalenza basato sui valori contabili anziché sul valore normale di cui al derogato art. 9, per cui l’ammontare della plusvalenza tassabile in capo al conferente può tranquillamente originare da un accordo tra le parti, escludendo con ciò ogni possibilità di contenzioso con il Fisco in sede di accertamento, dato che è la norma stessa che consente alle parti di determinare la plusvalenza da assoggettare a tassazione, o al limite di escluderla.
Resta salva invece l’applicazione della norma antielusiva (art. 37-bis DPR 600/73), alla quale occorre prestare parecchia attenzione in quanto tra gli atti inopponibili all’Amministrazione finanziaria in quanto privi di valide ragioni economiche, ma solo diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte altrimenti indebite, rientrano in primis le operazioni straordinarie, e quindi i conferimenti.
Anche se la conferitaria iscrive l’azienda al costo fiscalmente riconosciuto non si ha la successione nei valori fiscali, come avviene invece con l’art. 176, con la conseguenza che per la conferitaria i beni rilevano fiscalmente in base al valore ad essi attribuito nelle proprie scritture contabili.
Quindi finiranno nella contabilità solo i valori “netti” dei beni conferiti, senza quindi trasferire le voci di rettifica di tali beni esistenti nella contabilità del conferente, così come pure per il magazzino si perderà la “stratificazione” storica delle rimanenze.
Si parla in questo caso di conferimento “a saldi chiusi”, mentre quello ex art. 176, in cui si ha la piena successione dei valori fiscali, avviene “a saldi aperti”.
Prima di proseguire è opportuno circoscrivere l’ambito di applicazione dell’art. 175 TUIR.
Per quanto riguarda i requisiti soggettivi:
- i 2 soggetti devono essere residenti in Italia ed esercitare imprese commerciali, possono essere imprenditori individuali (SOLO il conferente), società o enti commerciali;
- se l’azienda è situata in Italia e le parti sono soggetti non residenti, l’art. 175 co. 3 consente di mantenere l’agevolazione.
Per quanto riguarda invece, l’oggetto del conferimento:
- aziende o partecipazioni di controllo o di collegamento, a prescindere dal periodo di possesso;
- per le partecipazioni il richiamo all’art. 2359 c.c. va filtrato tenuto conto che stiamo parlando di situazioni di controllo o di collegamento riferibili esclusivamente alle partecipazioni oggetto di conferimento, e non quindi a situazioni basate su altri presupposti, quali ad es. l’esistenza di particolari vincoli contrattuali, pertanto dell’articolo citato si dovrà tener conto di:
- comma 1 n. 1: controllo di diritto, derivante dalla disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
- comma 1 n. 2: controllo di fatto, derivante dalla disponibilità di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
- comma 3: collegamento, derivante dalla disponibilità di un numero di voti tali da esercitare un’influenza notevole nell’assemblea della partecipata: almeno 20%, ovvero 10% per le società quotate, caso che ci tocca meno da vicino.
Per concludere con le partecipazioni, si fa presente come la partecipazione conferita non deve necessariamente essere rappresentativa del controllo, essendo sufficiente che essa stessa, anche se minoritaria, consenta alla conferitaria di acquisire il controllo della società partecipata per effetto, poniamo, di altre partecipazioni che la conferitaria già deteneva.
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Dicembre 2008
A cura di Sonia Cascarano