Il conferimento dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale: aspetti civilistici e fiscali

di Lelio Cacciapaglia Giuseppe Mercurio

Pubblicato il 22 febbraio 2022

L’imprenditore individuale può conferire la sua unica azienda in una società, di nuova costituzione o preesistente, in cui possono partecipare in qualità di soci oltre all’imprenditore conferente anche altri soggetti che apportano beni (anche aziende) o denaro.
L’operazione è frequente nelle imprese artigiane e commerciali, laddove spesso è realizzata nell’ottica del cambio generazionale, ovvero nei casi in cui l’impresa individuale ha assunto dimensioni rilevanti che richiedono un diverso assetto societario.
L’operazione è stata, talvolta, accostata (vedremo se in maniera fondata...) alla trasformazione societaria.

Conferimento dell’unica azienda da parte di imprenditore individuale

Il conferimento dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale è l’operazione mediante la quale lo stesso trasferisce la propria azienda ad una società (conferitaria), ricevendo, quale corrispettivo, una partecipazione (quote o azioni) nel capitale sociale della conferitaria che gli consente di esercitare le prerogative di socio (partecipazione al capitale, diritto di voto, diritto agli utili, diritto alla liquidazione del patrimonio allo scioglimento della società, etc).

Il conferimento d’azienda comporta, dunque, il mutamento del soggetto titolare del complesso aziendale.

La società conferitaria può essere preesistente oppure sorta a seguito del conferimento (New.Co).

A seguito del conferimento la società conferitaria costituisce/aumenta il proprio capitale sociale.

 

Questi gli argomenti qui trattati:

 

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I motivi che portano al conferimento d'azienda

Diversi possono essere i motivi che portano a questa scelta:

  • favorire il ricambio generazionale (con l’ingresso in società di familiari);
     
  • questioni di opportunità fiscale;
     
  • l’ingresso di soci terzi per motivi finanziari, di integrazione produttiva, di sviluppo commerciale, nonché la volontà di delimitare le responsabilità (con la scelta di modelli societari in cui la responsabilità è limitata al patrimonio conferito).

È frequente, nel caso di conferimento dell’unica impresa individuale in società effettuato nell’ottica di un ricambio generazionale, la costituzione di una nuova società tra l’imprenditore individuale e i suoi familiari.

Qualora, invece, l’esigenza che spinge all’operazione sia esclusivamente quella di limitare la responsabilità al capitale conferito, la scelta potrebbe ricadere sul conferimento in una neocostituita società unipersonale (S.p.A. o S.r.l.) in cui l’(ex) imprenditore individuale è l’unico socio.

Assai delicata (anche per i risvolti fiscali che ne derivano) è la necessaria presenza dell’azienda quale oggetto del conferimento: secondo la Cassazione vi è trasferimento d'azienda e non di singoli beni, ove gli stessi, nel loro complesso, siano potenzialmente utilizzabili per l'attività produttiva, non assumendo rilevanza l'attuale esercizio dell'impresa (Cfr. Cassazione n. 33486 del 2018).

 

Conferimento o trasformazione?

Preliminarmente, occorre brevemente chiarire la problematica della cosiddetta “trasformazione” della impresa individuale in soggetto societario.

È pacifico che l’operazione suddetta non possa essere considerata una trasformazione, poiché trattasi di conferimento d’azienda in società.

Tale conclusione resta ferma anche laddove, come nel caso di conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore individuale in società neocostituita unipersonale con unico socio lo stesso conferente, sembra più forte la tentazione di accostare l’operazione alla “trasformazione”.

Infatti, nel contesto, il termine “trasformazione” associato al conferimento d’azienda individuale è sempre utilizzato in maniera “atecnica”.

La Cassazione, con la sentenza dell’11 aprile 2002, n. 5141, ha, infatti, ribadito che, in caso di conferimento d'azienda individuale in una società, si verifica un fenomeno traslativo non soggetto all'articolo 2498 codice civile, poiché quest'ultimo riguarda esclusivamente il caso di trasformazione della società da un tipo a un altro.

 

Effetti civilisti