Accertamento analitico induttivo: rassegna di giurisprudenza

La produzione giurisprudenziale relativa agli elementi probatori che legittimano l’accertamento analitico-induttivo è tra le più ampie in materia fiscale. Inoltre, essa fornisce elementi importantissimi nella motivazione dei ricorsi che il contribuente “verificato” potrebbe essere chiamato  a redigere.

La giurisprudenza sull’accertamenti analitico-induttivo

sentenza corte di cassazioneRiteniamo utile riprendere ad illustrare alcune sentenze relative all’argomento, abbastanza recenti. Per leggere le puntate precedenti, si veda qui ed anche qui.

 

 

Accertamento in caso di omessa presentazione della dichiarazione Iva

In sede di accertamento dell’imposta sul valore aggiunto a seguito dell’omessa presentazione della relativa dichiarazione da parte del contribuente, l’Amministrazione finanziaria ha il potere-dovere di valutare tutti i dati, elementi e notizie comunque raccolti o venuti a propria conoscenza per  determinare il quantum debeatur della pretesa fiscale.

Conseguentemente, non è suscettibile di essere cassata (ma deve semplicemente correggersi la  motivazione) la sentenza con la quale il giudice abbia ritenuto non dimostrato l’assunto dell’Erario giusta l’omessa valutazione di dati emersi in sede di accertamento operato da differente ufficio.

(Cassazione, sentenza n. 22118/07)

 

Valide le rettifiche basate su sospetti

In sede di accertamenti in rettifica ai fini Irpef, gli uffici competenti sono autorizzati, ai sensi degli artt. 37 e seguenti del D.P.R. 600/1973, ad avvalersi della “prova per presunzione”, la quale presuppone la possibilità logica di inferire, in modo non assiomatico, da un fatto noto e non controverso, il fatto da accertare, con conseguente onere della prova contraria a carico del contribuente, il quale, ove intenda contestare l’efficacia presuntiva dei fatti addotti dall’ufficio a sostegno della propria pretesa, oppure sostenere l’esistenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve a sua volta dimostrare gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che legittimamente l’ufficio avesse considerato reddito gli assegni corrisposti da un’azienda ad un notaio, ancorché non avesse rogato atti per l’azienda stessa, e che incombesse sul notaio la prova della diversa natura dei versamenti stessi.

(Cassazione, sentenza n. 10345/07)

 

 

L’ufficio deve provare i compensi in nero

Costituisce jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale il potere discrezionale attribuito al giudice tributario di acquisire d’ufficio i documenti necessari per la decisione non può sostituirsi al mancato assolvimento dell’onere della prova posto a carico delle rispettive parti – secondo il principio dispositivo che informa anche il contenzioso  tributario – salva l’ipotesi di impossibilità di produzione e/o esibizione di documenti in possesso dell’altra parte.

(Cassazione, sentenza n. 14091/07)

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Ancora sul “tovagliometro”

tovagliometro fisco ristorantiL’Amministrazione finanziaria ha facoltà di disattendere le risultanze della contabilità del contribuente, ancorché regolarmente tenuta e non contestata, qualora si palesino gravi incongruenze fra i ricavi, i compensi ed ì corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalla specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore, legittimamente accertando con metodo induttivo e senza obbligo di accesso ai luoghi – se non ritenuto necessario – il maggior reddito imponibile avvalendosi di tale presunzione di carattere legale.

(Cassazione, sentenza n. 8643/07)

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Le proiezioni matematiche sono lecite ?

Il reperimento di una contabilità informale (“brogliaccio”) legittima l’accertamento induttivo compiuto attraverso semplici calcoli che consentano di individuare il reddito presunto anche per periodi temporali non contemplati nel brogliaccio. Nel caso di specie il contribuente si era difeso sostenendo che si trattava di dati “gonfiati” per incoraggiare un potenziale acquirente.

(Cassazione, sentenza n. 13598/07)

 

 

I dati del pc possono essere smentiti

pc computer Il giudice, nel pieno rispetto della disciplina che regola la formazione della prova nell’ambito del contenzioso tributario, ben può trarre il proprio autonomo convincimento dagli elementi e dalle prove acquisiti nel processo penale al fine di garantirne l’ingresso nel thema probandum e decidendum previa autonomi esame e valutazione.

(Cassazione, sentenza n. 18854/07)

 

 

Accertamento su chi ha cessato il commercio

Poiché l’accertamento sintetico ha come oggetto il reddito complessivo del contribuente, la prova fornita dal contribuente stesso circa la cessazione dell’attività d’impresa, con il conseguente venir meno del relativo reddito, non è in sé sufficiente a fare venir meno il valore indiziario dei coefficienti presuntivi di reddito indicati nel D.M. 21 luglio 1983 (nel caso di specie, possesso di autoveicoli).

(Cassazione, sentenza n. 20708/07)

 

 

 

L’accertamento del reddito degli albergatori

La dimostrazione dell’inattendibilità delle scritture contabili, per effetto della riconosciuta inesistenza di una posta accesa a titolo di passività nel bilancio redatto dal contribuente, costituisce risultanza di fatto utilizzabile ai fini dell’accertamento induttivo, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973, anche per i periodi d’imposta successivi a quello nel quale l’irregolarità contabile è stata compiuta, con l’eventuale assistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti. A tale fine, costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità la doverosità per il contribuente, in sede di dichiarazione per il periodo d’imposta successivo alla commissione di una irregolarità contabile, di sostenere il prelievo tributario sulla sopravvenienza attiva costituita dal corrispondente importo della passività inesistente precedentemente esposta.

(Cassazione, sentenza n. 20710/07)

 

 

 

La contabilità semplificata non frena i controlli

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale per le imprese in contabilità semplificata, la determinazione forfetaria del reddito d’impresa relativo ai periodi d’imposta 1985, 1986 e 1987, ai sensi delle disposizioni del D.L. n. 853/1984, non osta all’accertamento induttivo nei confronti dei contribuenti ammessi al regime agevolato, senza che sia necessaria la dimostrazione di specifiche inesattezze od infedeltà, ed a prescindere dalle norme sulla ricostruzione forfetaria del reddito in tema di proventi e costi deducibili dovendosi richiamare l’ordinaria disciplina in luogo di quella di favore.

(Cassazione, sentenza n. 23434/07)

 

 

 

La falsa scrittura non è una prova

Le annotazioni e scritture contabili rivenute in sede di verifica a carico di un soggetto esercente abusivamente la professione di intermediario finanziario non sono suscettibili di costituire fonti di prova nei confronti del contribuente al quale, per avere subito un danno da illecito extracontrattuale, non può ulteriormente essere ricondotto alcun indice di capacità contributiva. Del pari, non può accordarsi la natura di redditi di capitale agli importi riscossi a titolo di prelievo automatico garantito previsto da un programma di investimento sottoscritto dal contribuente.

(Cassazione, sentenza n. 23691/07)

 

Sono da mostrare al Fisco i documenti utilizzati per compilare il libro

L’inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore ed il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall’inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione delle verifiche dell’Amministrazione finanziaria le distinte utilizzate per la compilazione e redazione dell’inventario. La mancata esibizione delle distinte può giustificare l’accertamento induttivo in conseguenza dell’inattendibilità delle scritture contabili per difetto dell’indicazione dei criteri di valutazione delle rimanenze. Né tali procedure induttive di determinazione del reddito imponibile sono suscettibili di ledere il diritto di difesa costituzionalmente garantito del contribuente in quanto la carenza di contraddittorio nella fase precontenziosa è compensata dalla possibilità di controdeduzione ai rilievi formulati dall’Amministrazione in sede processuale.

(Cassazione, sentenza n. 23694/07)

 

Il Fisco può usare i verbali della GdF

In tema di accertamenti tributari, nelle indagini svolte ai sensi degli artt. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 52 e 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la Guardia di Finanza che, cooperando con gli uffici finanziari, proceda ad ispezioni, verifiche, ricerche ed acquisizione di notizie, ha l’obbligo di uniformarsi alle dette disposizioni, sia per quanto riguarda la necessità delle autorizzazioni che per la verbalizzazione. Tali indagini hanno carattere amministrativo, con conseguente inapplicabilità dell’art. 24 della Costituzione in materia di inviolabilità del diritto di

difesa, poiché le garanzie connesse a tale diritto saranno applicabili nella successiva ed eventuale procedura contenziosa.

Diversamente, le indagini che la Guardia di Finanza conduce in veste di polizia giudiziaria, dirette all’accertamento dei reati, devono essere svolte con l’osservanza di tutte le prescrizioni dettate dal codice di procedura penale, a tutela dei diritti inviolabili dell’indagato. La mancata

osservanza di tali prescrizioni, rilevante al fine della possibilità di utilizzare in sede penale i risultati dell’indagine, non incide – purché non siano violate le dette disposizioni degli artt. 33 del D.P.R. n. 600 del 1973, e 52 e 63 del D.P.R. 633 del 1972 – sul potere degli uffici finanziari e del giudice tributario di avvalersene a fini meramente fiscali, senza che ciò costituisca violazione dell’art. 24 della Costituzione.

(Cassazione, sentenza n. 24533/07)

 

 

L’assegno del coniuge prova l’attività di impresa occulta

L’utilizzazione dei dati acquisti presso l’azienda di credito non è subordinata alla prova che il contribuente eserciti attività di impresa.; infatti, se non viene contestata la legittimità dell’acquisizione dei dati risultanti dai conti bancari, i medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di una eventuale attività occulta, sia per quantificare il reddito ricavato da tale attività, essendo onere del contribuente dimostrare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti.

Nel caso in specie, da una indagine della GdF era emerso l’incasso da parte di una donna di alcuni assegni bancari emessi dalla società presso la quale lavorava il marito, ed il relativo reddito era stato attribuito a quest’ultimo come espressione di una attività di impresa svolta in forma organizzata.

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