Il giudizio, da taluni non lusinghiero sull’atteggiamento dell’Agenzia delle Entrate, in realtà, deve tener presente che la stessa non vuole essere bersaglio di azioni legali da parte del coniuge di cui si chiedevano notizie o documenti.
Accertamento del reddito del coniuge separato: i precedenti
Come ben noto, nella separazione o nel divorzio, un coniuge (chi chiede la separazione o il divorzio, ovvero il coniuge che le subisce) vuole conoscere il reddito dell’altro coniuge per modulare la richiesta dell’assegno di mantenimento al coniuge e/o l’assegno di mantenimento ai figli, in quanto non si conoscono le rendite e il patrimonio di quest’ultimo.
Quasi sempre, l’obiettivo è stato perseguito attraverso:
- l’Anagrafe tributaria;
- l’Anagrafe dei rapporti di conto o di deposito;
- gli accertamenti bancari del Fisco;
- la Polizia tributaria;
- l’accesso ai documenti amministrativi in genere;
- il tribunale con modalità telematich
L’Agenzia delle Entrate si è sempre rifiutata di dare notizie, senza l’autorizzazione dell’altro coniuge a carico del quale dette notizie e/o documenti sono richiesti.
Pertanto, ogni volta il coniuge aspirante a ricevere le notizie ha dovuto chiedere apposita autorizzazione al giudice da produrre alla stessa Agenzia per accertare reddito e patrimoni di quest’ultimo.
Ora, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, in Adunanza plenaria, del 25 settembre 2020, n. 19, tutto dovrebbe cambiare.
Colgo l’occasione per mostrare il più vivo disappunto per non aver esteso al diritto di famiglia anche l’uso dell’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti correnti che il coniuge moroso ha presso istituti creditizi in altri Paesi della UE.
A tal proposito, si rimanda all’art. 2, comma 2, lett. a) del Regolamento UE del 15 maggio 2014, n. 655/2014, che recita:
“2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
a) i diritti patrimoniali derivanti da un regime patrimoniale fra coniugi o da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;”.
Mi auguro che detta esigenza, dopo il primo avvio della normativa (D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 152) che è partita dal 1° dicembre u.s., sia avvertita nel prossimo futuro, per aggiungere un ulteriore tassello alla difesa del coniuge separato o divorziato.
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Sentenza del Consiglio di Stato n. 19/2020 – Fatto
Una coniuge inoltra specifica istanza all’Agenzia delle Entrate a febbraio 2019, in pendenza del giudizio di separazione giudiziale promosso dal coniuge, in base all’art. 151 c.c., presso il Tribunale, dove la ricorrente aveva presentato richiesta di addebito e proposto domande di determinazione dell'assegno di mantenimento e di assegnazione della casa familiare.
In pratica, la coniuge chiedeva all’Agenzia delle Entrate:
- di estrarre copia della documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale (compresi eventuali contratti di locazione a terzi di immobili di proprietà e/o comproprietà del coniuge) riferibile al coniuge, conservata nell'anagrafe tributaria;
- le comunicazioni inviate dagli operatori finanziari all'anagrafe tributaria e conservate nella sezione archivio dei rapporti finanziari, sempre relative al coniuge.
Ad aprile del 2019, l'Agenzia delle Entrate, con nota, rifiutava l'accesso, in considerazione del fatto che il coniuge si era opposto e, con riguardo alla documentazione della sezione archivio dei rapporti finanziari, affermava che, per l’estrazione della relativa documentazione, fosse indispensabile, comunque, l’autorizzazione del giudice titolare della causa di separazione.
Il TAR, a cui la coniuge inoltrava ricorso amministrativo, era stato acconsenziente all’istanza della coniuge, evidenziando che, in pendenza del giudizio di separ