La sentenza che scioglie la comunione legale tra gli ex coniugi va esente dall’imposta di registro? Tutti gli atti collegati alla separazione/divorzio dei coniugi sono esenti senza più distinzione tra atti necessari o stipulati in occasione di tale evento?
Sentenza di scioglimento della comunione legale tra coniugi e benefici fiscali: principio
Il beneficio fiscale di cui all’art. 19 della L. n. 74/1987 spetta anche alle sentenze di scioglimento della comunione legale tra i coniugi dopo la separazione.
I provvedimenti giudiziali che definiscono rapporti patrimoniali dipendenti dalla lite “divorzile”, come la sentenza che pronuncia lo scioglimento della comunione tra i coniugi dopo la separazione, hanno diritto all’esenzione prevista dall’art. 19 della legge n. 74/1987, che dunque non sarà sottoposta ad alcun prelievo fiscale.
Non è soggetta a prelievo fiscale la sentenza che scioglie la comunione fra i coniugi dopo la separazione.
Il beneficio riguarda, infatti, tutti i provvedimenti che regolano i rapporti patrimoniali consequenziali alla separazione giudiziale, quindi anche le sentenze di divisione.
Tale assunto è stato precisato dalla Corte di cassazione.
Questi gli argomenti qui trattati:
- Sentenza di scioglimento della comunione legale tra coniugi e benefici fiscali: principio
- La Vicenda
- La Pronuncia della Cassazione
- Conclusioni
- I provvedimenti di delibazione delle sentenze ecclesiastiche che annullano l’unione concordataria sono esonerati dall’imposta di bollo e registro.
- Cessione successiva all’accordo di mediazione è imponibile
- La rinuncia alla casa coniugale sconta bollo, registro e ipo-catastale
- Accordi di separazione agevolati anche se realizzati dopo anni
La vicenda
Nel caso di specie, dopo l’omologa della separazione di due coniugi, è intervenuto lo scioglimento giudiziale della comunione legale e l’assegnazione dei beni da parte del Tribunale.
Il fisco, pertanto, ha notificato avviso di liquidazione per la corresponsione delle imposte di registro e accessori, ritenendo la suddetta sentenza non esente da imposta di registro.
Il giudice del gravame, applicando il regime di esenzione di cui all’art. 19 della L. n. 74/87, ha accolto le doglianze del contribuente
La Pronuncia della Cassazione
Gli Ermellini, con la pronuncia citata, respingendo il ricorso in cassazione hanno confermato[1] che l’agevolazione in parola si estende anche ai provvedimenti di divisione giudiziale.
Secondo gli Ermellini, in particolare, la normativa contenuta nella Legge n. 74/1987 va interpretata nel senso che il beneficio dell’esenzione dalle imposte riguarda anche i provvedimenti che, seppur non pronunciati nel corso del giudizio di divorzio, sono comunque rivolti a regolare rapporti economici insorti tra i coniugi in ragione della lite matrimoniale.
Là dove la norma parla di esenzione dall’imposta dei [2]provvedimenti “relativi