Quando si affronta il giudizio di separazione, occorre produrre le ultime tre dichiarazioni dei redditi per consentire al giudice di effettuare un accertamento sul reddito di ogni coniuge e, quindi, di decidere sugli assegni di mantenimento ai figli e al coniuge bisognoso.
Separazione coniugale: premessa sull’accertamento del reddito del coniuge
Quando si affronta il giudizio di separazione, occorre produrre le ultime tre dichiarazioni dei redditi, per consentire al relativo giudice di effettuare un accertamento sul reddito di ogni coniuge e, quindi, di decidere sugli assegni di mantenimento ai figli e al coniuge bisognoso (Si veda l’Allegato A).
Difficilmente il giudice accetterà il rilascio della Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio di cui all’Allegato B, tranne che si tratti di redditi e patrimoni esteri, ovvero di un riepilogo di tutti i redditi del coniuge che, se supportato dai documenti, non ha motivo di essere prodotto come atto notorio).
Si ricorda che l’art. 706 codice procedura civile dispone che:
“Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate”.
Sulla disciplina dello scioglimento del matrimonio…
In sede di divorzio, è l’art. 5, comma 9, della L. 1 dicembre 1970, n. 898, che stabilisce, a sua volta, quanto segue:
“I coniugi devono presentare all’udienza di comparizione avanti al presidente del Tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune.
In caso di contestazioni il Tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria”.
Come si può rilevare, quest’ultima disposizione è più completa, tanto che la giurisprudenza si è più interessata a quest’ultima disposizione, soppiantando la prima.
A conferma di quanto detto, si può evidenziare che la Corte di Cassazione, Sez. I, con sentenza del 17 giugno 2009, n. 14081 (Conformi, della stessa Sez. I: del 17 maggio 2005, n. 10344; del 21 giugno 2000, n. 8417), ha affermato che, anche in sede di separazione, si può applicare in via analogica la predetta norma (Art. 5, comma 9, della L. n. 898/1970), aggiungendo, tra l’altro, che l’esercizio di tale potere rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che non è tenuto ad avvalersene ove ritenga provata compiutamente “aliunde” la situazione economica delle parti (Cassazione, Sez. I, del 28 aprile 2006, n. 9861).
La conseguenza di questa scelta è che, qualora non se ne avvalga, non può respingere le domande, adducendo la mancata dimostrazione della situazione economica delle parti.
Non è infrequente il caso del coniuge che, conoscendo i sotterfugi fiscali dell’altro coniuge, li denuncia e, talvolta, invoca l’intervento del C.T.U. (Consulente tecnico d’ufficio) al fine di snidare, di far emergere questi redditi nascosti, eventualmente celati all’estero.
E’ proprio questa la sede in cui, con le denunce, ci si vendica dei pretesi patiti soprusi sopportati durante il matrimonio, breve o lungo che sia stato.