La riforma fiscale introduce l’onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo, includendo ogni provento legato all’attività professionale. Una novità che può avere effetti inattesi. Interessante il caso di un’associazione che riaddebita ai soci il premio dell’assicurazione professionale: si tratta di reddito o solo di un rimborso?
Riforma del reddito di lavoro autonomo: chiarimenti su riaddebito del premio assicurativo e principio di onnicomprensività
Una delle novità più rilevanti della riforma avente ad oggetto i criteri di determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è rappresentata dal nuovo principio di onnicomprensività (D.Lgs n. 192/2024).
Questo principio, già applicabile, sia pure con alcune differenze, ai redditi di lavoro dipendente, ha dato luogo a più di un dubbio interpretativo. L’Agenzia delle entrate ha così iniziato a fornire i primi chiarimenti sul punto.
La riforma del reddito di lavoro autonomo
A partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 concorrono alla formazione del reddito professionale non solo i compensi percepiti relativi alle prestazioni professionali rese, ma ogni provento riconducibile all’attività di lavoro autonomo esercitata. Il nuovo principio è stato recepito direttamente dal testo novellato dell’art. 54 del TUIR.
Secondo quanto previsto dalla nuova disposizione rilevano, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo:
“tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V”.
Le prime indicazioni dell’Agenzia delle entrate, circa la portata del nuovo principio, sono state fornite con la risposta all’istanza di interpello n. 171 del 2025.
Il caso del riaddebito del premio assicurativo
Uno dei quesiti posti dall’istante riguardava la stipula di una polizza assicurativa per la copertura di rischi professionali il cui contraente era un’associazione professionale (ex art. 5 del TUIR), mentre gli assicurati erano l’associazione medesima e i singoli professionisti facenti parte della stessa. Ciò in quanto in questo modo l’associazione professionale è stata in grado di spuntare le migliori condizioni possibili per la determinazione del premio da pagare alla compagnia di assicurazione.
In particolare, il premio è stato determinato dalla compagnia sulla base dei compensi dei singoli assicurati e il broker assicurativo ha ripartito il premio tra i singoli assicurati. Il premio è stato pagato materialmente dall’associazione professionale che, successivamente, ha provveduto ad effettuare l’addebito nei confronti dei singoli assicurati (i professionisti) per la quota di competenza a carico di ciascuno di essi. L’istante ha effettuato il riaddebito del puro costo, cioè senza alcun margine aggiuntivo.
Secondo l’istante, la quota di premio deducibile dall’associazione è esclusivamente quella a suo carico (che copre i rischi dello studio associato). Invece, è indeducibile la quota addebitata agli associati in quanto non inerente. La quota addebitata nei confronti dei singoli professionisti non costituisce, a detta dell’istante, un provento che concorre a formare il reddito dell’associazione non trovando applicazione il principio di onnicomprensività.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
La soluzione proposta dall’istante è stata condivisa dall’Agenzia delle entrate (cfr risposta interpello n. 171/2025 in commento).
Secondo quanto precisato dall’Amministrazione finanziaria le somme incassate dall’associazione a titolo di ribaltamento del costo sostenuto per il pagamento del premio addebitato agli assicurati (ai singoli professionisti) non costituiscono un provento percepito in “relazione all’attività artistica o professionale” e, di conseguenza, non assumono rilevanza ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Deducibilità del premio e mancata riconducibilità all’attività professionale
Mancherebbe, quindi, secondo l’Amministrazione finanziaria, la riconducibilità dell’operazione all’attività professionale esercitata dall’associazione medesima. Si tratta di una delle condizioni essenziali affinché trovi applicazione il nuovo principio. In buona sostanza l’operazione risulterebbe estranea, a detta del Fisco, all’associazione professionale (più precisamente estranea rispetto all’attività esercitata).
Per quanto riguarda la deducibilità del premio, l’Agenzia delle entrate ha confermato che l’associazione professionale può considerare in deduzione solo la parte di premio rimasta effettivamente a suo carico e non la quota addebitata ai singoli professionisti.
Fonte: Agenzia Entrate, Risposta interpello n. 171/2025.
In merito all’argomento del riaddebito premio assicurativo si rimanda anche a BLAST, nell’articolo: “Nel reddito di lavoro autonomo il nuovo principio di onnicomprensività è fonte di incertezze”
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