Con riferimento ai redditi di lavoro autonomo, la riforma dell’IRPEF modifica la disciplina della determinazione dei redditi di lavoro autonomo, nell’ottica di offrire a contribuenti e operatori del settore un quadro più chiaro dei componenti che ne concorrono alla formazione, suddividendo la normativa relativa in più articoli, per una più agevole individuazione di ciascun componente di reddito e introducendo sostanzialmente l’allineamento tra il momento di percezione dei compensi da parte del professionista e l’effettuazione delle ritenute da parte del committente.
Riforma fiscale: nuove regole per redditi autonomi e plusvalenze
Il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante “Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)”, all’articolo 5, introduce novità anche in materia di reddito di lavoro autonomo.
Tassazione separata delle plusvalenze da cessione a titolo oneroso di beni immateriali
Il comma 1, lettera a), dell’articolo 5, del D.Lgs. 192/2024, estende il regime della tassazione separata ad alcune plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale.
In particolare, la disposizione modifica l’articolo 17, del DPR 917/86, cd. TUIR, in materia di tassazione separata, sostituendo interamente al comma 1, la lettera g-ter), del citato TUIR.
La lettera g-ter) prevede che l’imposta si applica separatamente ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica o professionale, se percepiti, anche in più rate, nello stesso periodo di imposta.
Le plusvalenze percepite in relazione a partecipazioni non riferibili all’attività artistica o professionale restano, naturalmente, produttive di redditi diversi.
Determinazione del reddito da lavoro autonomo
Il comma 1, lettera b), dell’articolo 5 del D.Lgs. 192/2024, sostituisce l’articolo 54 del TUIR in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo con una serie di nuovi articoli (dalla nuova formulazione dell’articolo 54, all’articolo 54-octies).
Nello specifico, nel nuovo articolo 54 si introduce principio di onnicomprensività per la determinazione del reddito da lavoro autonomo, simile a quello applicato ai lavoratori dipendenti: il reddito da lavoro autonomo è da calcolarsi sulla base della differenza tra tutti i proventi e i benefici ottenuti nel periodo di imposta e le relative spese sostenute per l’esercizio dell’attività.
Si conferma, inoltre, il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta (compensi effettivamente percepiti e spese sostenute effettivamente).
Si stabilisce, infatti, che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio