In fase di chiusura dei bilanci, anche le società di persone possono trovarsi nella necessità di coprire perdite pregresse. L’utilizzo delle riserve in sospensione d’imposta rappresenta una possibile soluzione, ma richiede un’attenta valutazione degli effetti fiscali.
È fondamentale comprenderne vincoli, modalità operative e implicazioni future, soprattutto se si intende mantenere la possibilità di distribuire utili negli esercizi successivi.
Rivalutazioni e riserve in sospensione d’imposta: obblighi, vincoli e affrancamento
Le rivalutazioni dei beni, se compiute con effetto fiscale e correlato pagamento di una imposta sostitutiva, vengono a costituire le riserve in sospensione di imposta. Così precisa la stessa normativa, l’ultima di una lunga serie (Art. 110 D.L.n.104/2020, Decreto Agosto). Si tratta di norme dettate specificatamente per le società di capitali, ma sicuramente applicabili anche alle altre imprese, comprese le società di persone.
E queste riserve sono imponibili solo in caso di distribuzione ai soci. Il relativo importo è dato dal totale delle rivalutazioni effettuate, al netto della correlata imposta sostitutiva. Potevano essere rivalutati, con il pagamento dell’imposta sostitutiva del 3%, i beni della impresa diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività della stessa.
Quindi, immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili, beni immateriali giuridicamente tutelati e partecipazioni immobilizzate, in società controllate o collegate