La Cassazione chiarisce che, nell’imposta di registro, il valore dell’azienda ceduta include l’avviamento legato alla rivendita di generi di monopolio se l’acquirente prosegue l’attività.
Imposta di registro e cessione d’azienda: la Cassazione chiarisce il calcolo dell’avviamento
In tema di imposta di registro, il valore dell’azienda ceduta comprende anche l’avviamento collegato alla rivendita di generi di monopolio ogniqualvolta il cessionario prosegua l’attività del cedente, ai sensi dell’art. 31, comma 2, della legge n. 1293 del 1957.
È questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione.
Il caso: rettifica del valore dell’azienda venduta
Un contribuente ha impugnato l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate ha rettificato il valore della azienda da lui ceduta, includendovi il valore dell’attività di rivendita di generi di monopolio (tabacchi) e ricevitoria del lotto, in quanto collocate nello stesso locale commerciale.
Il ricorso è stato rigettato sia in primo grado che in appello. La CTR, in particolare, ha evidenziato che, sebbene il provvedimento amministrativo avente ad oggetto la rivendita di generi di monopolio non sia trasferibile, tuttavia, il pregresso esercizio di tale attività nel locale dell’azienda ceduta, già valutato idoneo e conforme alle condizioni prescritte ed indispensabili per ottenere l’assegnazione di una tabaccheria, incide sicuramente sull’avviamento.
Avverso tale sentenza il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, contestando il fatto che non poteva includersi nel valore dell’azienda ceduta la licenza per la rivendita dei tabacchi, che no