Le nuove regole in tema di autotutela introducono un sistema a doppio binario, tra obbligatorietà e facoltatività, con responsabilità contabile dei funzionari limitata ai casi di dolo. Nonostante l’abrogazione delle norme precedenti, resta cruciale il parere delle Direzioni regionali per le istanze complesse o di maggior valore.
Come è ormai noto, le modifiche recate dal D.lgs. n. 219/2023 all’istituto dell’autotutela ne hanno cambiato radicalmente il volto.
In pratica, il legislatore delegato ha previsto un doppio binario: da una parte l’autotutela obbligatoria disciplinata dall’art. 10-quater, comma 1, della L. n. 212/2000, esercitabile – a tempo[1] – nei casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione espressamente previsti (errore di persona, errore di calcolo, errore sull’individuazione del tributo, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria, errore sul presupposto d’imposta, mancata considerazione di pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza); e dall’altra parte, l’autotutela facoltativa, normata dall’art.10-quinquies, della L. n. 212/2000 (casi aperti, in presenza di una generale illegittimità o infondatezza dell’atto o dell’imposizione).
La responsabilità contabile dei funzionari dell’Agenzia Entrate
Per entrambe le ipotesi, viene cir