La mancata presentazione delle scritture ausiliarie di magazzino diventa il presupposto per l’utilizzo del metodo induttivo da parte dell’Ufficio, che determinerà induttivamente i ricavi. In ogni caso, un inventario incompleto compromette la ricostruzione precisa dei ricavi e giustifica l’uso di presunzioni semplici. Ma quali sono i rischi concreti per il contribuente che non predispone l’inventario e la contabilità di magazzino? Il Fisco può sempre utilizzare l’accertamento induttivo o esistono dei limiti?
In caso di omessa presentazione del prospetto analitico delle rimanenze iniziali e finali, l’ufficio può procedere ad accertamento di tipo induttivo, attraverso una determinazione della percentuale di ricarico dei prezzi di vendita rispetto a quelli di acquisto.
L’omissione delle scritture ausiliarie di magazzino, infatti, generando un impedimento alla corretta analisi dei contenuti dell’inventario, influisce indubbiamente sulla possibilità per gli accertatori di ricostruire analiticamente i ricavi di esercizio e determina perciò quella inattendibilità complessiva delle scritture contabili che è presupposto normativamente previsto ai fini del ricorso alla modalità induttiva dell’accertamento.
Il caso: in assenza di inventario scatta accertamento induttivo
La Corte di Cassazione ha chiarito la rilevanza fiscale dell’inventario, la cui mancanza o genericità può comportare la legittimazione dell’Ufficio all’accertamento induttivo del maggior reddito.
Nel caso di specie, una società (rectius, la curatela fallimentare) riceveva tre avvisi di accertamento, mediante i quali, con riferimento agli anni 2011, 2012 e 2013, sulla base dell’avvenuto riscontro di plurime irregolarità nella tenuta delle scritture contabili, l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato importi Ires, Irap e Iva.
In particolare, l’Ufficio rideterminava induttivamente il reddito d’impresa sulla base dei dati raccolti, ricorrendo a presunzioni sempli