Il nuovo articolo 6-bis dello Statuto del contribuente rafforza il diritto al contraddittorio tra Fisco e contribuente, richiedendo che gli atti impugnabili siano preceduti da un confronto effettivo e informato, salvo eccezioni per atti automatizzati e situazioni urgenti. La normativa definisce tempi e modalità per permettere ai contribuenti di presentare le loro osservazioni, con l’obbligo per l’Amministrazione di rispondere motivando i rifiuti. Sono inoltre previste nuove disposizioni per l’interpello e il contraddittorio abbreviato, promuovendo un dialogo preventivo e continuo con l’Agenzia delle entrate. Scopriamo come queste novità possono influenzare il rapporto tra Fisco e contribuenti.
L’art. 6-bis dello Statuto del contribuente di cui alla L. n. 212/2000, prevede che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.
Il successivo comma 2 dell’art. 6-bis, esclude tuttavia il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del MEF[1], nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione (sull’urgenza e il pericolo per la riscossione cfr. circolare n.10/E/2006 che richiama la circolare n.29 del 23 maggio 1978 – parte 7).
Le nuove garanzie di contraddittorio tra Fisco e contribuente
Il comma 3 del nuovo art. 6-bis, della L. n. 212/2000, individua inoltre le modalità atte a garantire il contraddittorio.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente lo schema dell’adottando atto, garantendone la conoscibilità, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
L’atto non è adottato prima della scadenza di tale termine. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
L’atto adottato all’esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contr