Contraddittorio, nuovo Statuto del contribuente

di Enzo Di Giacomo

Pubblicato il 28 ottobre 2023

Puntiamo il mouse su uno degli aspetti critici della Riforma Fiscale: la riorganizzazione del contraddittorio all’interno dei nuovi principi dello Statuto del Contribuente. Forse vi è differenza fra gli annunci ed il testo normativo...

Alcune importanti novità sono contenute nei decreti legislativi discussi nel Consiglio dei Ministri del 23 ottobre u.s. che danno parziale attuazione alla Riforma fiscale. Vediamo cosa cambierà in tema di contraddittorio all’interno del nuovo Statuto del contribuente.

Risulta, infatti, cambiato il rapporto tra cittadino e fisco attraverso interventi finalizzati che mutano il principio del contraddittorio, semplificano la disciplina degli interpelli e delle circolari che l’amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti, vengono definiti nuovamente i confini dell’autotutela.

Si ipotizza che in caso di errore evidente da parte dell’amministrazione finanziaria la stessa, di propria iniziativa o su istanza del contribuente, la stessa può provvede a ritirare l’atto più velocemente rispetto a prima.

 

Il nuovo Statuto del Contribuente

contraddittorio statuto contribuenteI principi del nuovo Statuto del contribuente diventano livelli essenziali delle prestazioni, e dovranno essere garantiti uniformemente e senza differenze su base territoriale in tutte le regioni e gli enti locali.

I capisaldi del nuovo rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente quali la garanzia del contraddittorio, l'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del ne bis in idem e l'autotutela diventeranno indicatori di rilievo.

Quanto precede è contenuto nello schema di decreto legislativo che modifica lo Statuto del contribuente (legge n. 212/2000) approvato ieri in via preliminare dal Consiglio dei ministri.

Il d.lgs, attuativo della legge delega fiscale (legge n. 111/2023), ridisegna uno Statuto del contribuente in linea con le norma Costituzionali ma anche ai principi dell'ordinamento comunitario e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo in materia tributaria.

Non ci sarà più soltanto il richiamo a nome della Costituzione rilevanti in ambito tributario (vd. art.3 “principio di uguaglianza”, 23 “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”, 5 “principio di progressività” e 97 “buon andamento e imparzialità dell'amministrazione”).

Sarà presente una nuova disposizione che sancirà la conformazione del nuovo Statuto del contribuente alle norme della Costituzione importanti in ambito tributario, alla Convenzione europea sui diritti dell’Uomo e ai principi dell'ordinamento dell'Unione Europea.

Tale applicazione delle nuove norme sarà estesa anche alle Regioni ed enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sempre nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali e del cittadino.

 

Come cambierà l’interpello?

Altro capitolo riguarda la rivisitazione dell’istituto dell’interpello, per il quale viene introdotto il versamento di un contributo, mentre verranno individuati i documenti di prassi amministrativa mediante i quali l’amministrazione finanziaria fornisce supporto ai contribuenti nell’interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni tributarie (circolari interpretative e applicative, consulenza giuridica, interpello e consultazione semplificata) e delle circolari; viene prevista la possibilità per l’amministrazione finanziaria di rilasciare una consulenza giuridica ai contribuenti.

Si istituisce, altresì, il Garante nazionale del contribuente con un ampliamento delle funzioni rispetto al vigente Garante del contribuente.

 

La riforma del contraddittorio in base allo Statuto del contribuente

Il principio del contraddittorio viene posto alla base dell’istituendo nuovo rapporto tra contribuente e fisco.

La nuova regola prevede che cui tutti i provvedimenti che incidono negativamente nell’ambito giuridico del destinatario in tema di tributi (ivi compresi quelli regionali, provinciali, comunali, i dazi, sovrimposte, ecc) devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio che dovrà essere “informato ed effettivo”, quindi non formale.

Viene invece escluso il contraddittorio per gli atti che non assurgono a meri provvedimenti, parimente al diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, di liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministero economia e finanze, unitamente alle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione.

 

A cura di Enzo Di Giacomo

Sabato 28 Ottobre 2023