Ricordiamo che dal 2024 è possibile versare cumulativamente in F24 le ritenute di importo inferiore a 100 euro: ecco un esempio pratico del funzionamento di tale semplificazione.
L’articolo 9 del D.Lgs. n. 1/24 (“Decreto adempimenti”), ai commi 4 e 5, modifica ed amplia i parametri entro cui è possibile concentrare i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, nonché delle provvigioni inerenti i rapporti di agenzia e procacciamento di affari, se di importo irrisorio o poco significativo. Sono considerati “poco significativi” gli importi non superiori complessivamente ad euro 100.
L’Agenzia delle Entrate, ha commentato le nuove disposizioni nella circolare n. 9/E del 02/05/2024.
Versamento cumulativo delle ritenute di importo irrisorio: quali novità?
In buona sostanza, per effetto della novella normativa, il sostituto d’imposta potrà rinviare il versamento delle ritenute operate nei vari mesi se l’ammontare delle stesse non supera mai il limite di 100 euro. In ogni caso il versamento va effettuato non oltre il 16 dicembre dello stesso anno.
Nel caso in cui il superamento avvenga invece in corso d’anno, l’ammontare complessivo andrà versato entro il 16 del mese successivo al superamento del suddetto limite.
Un esempio, tratto dalla suddetta circolare, ci aiuterà a comprendere meglio:
Mese in cui viene operata la ritenuta |
Importo ritenuta |
Scadenza canonica |
Semplificazione |
Marzo 2024 |
€ 35 |
16.04.2024 |
< 100 €, il versamento viene rinviato |
Aprile 2024 |
€ 90 |
16.05.2024 |
>100 € (€ 35+€ 90= € 125). Il totale va versato il 16.05.2024 |
Maggio 2024 |
€ 130 |
16.06.2024 |
>100 €, versamento il 16.06.2024 |
Le nuove disposizioni, che si applicano ai compensi corrisposti a partire dal mese di gennaio 2024, sono cosi sintetizzabili:
- per i compensi erogati da gennaio 2024 a novembre 2024, in caso di mancato superamento della soglia cumulativa di 100 €, il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 dicembre 2024 (in luogo del canonico 16 del mese successivo);
- per i compensi erogati nel mese di dicembre, il versamento delle ritenute deve essere eseguito entro il 16 gennaio 2025.
Le ulteriori semplificazioni
Si ricorda che il nostro ordinamento prevede già una “semplificazione” sul versamento cumulativo delle ritenute operate, ancorché siano diversi i requisiti.
Il riferimento è all’art. 2 del DPR del 10/11/1997 n. 445 secondo cui, i sostituti che:
- nell’anno erogano compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti;
- effettuano ritenute di importo complessivo non superiore ad euro 1.032,91
possono effettuare il versamento cumulativo delle ritenute stesse entro il termine stabilito per il versamento del saldo delle imposte sui redditi (anche in questo caso, in luogo del canonico termine del 16 del mese successivo).
Dal tenore letterale, appare evidente che entrambe le disposizioni abbiano natura facoltativa, potendo il contribuente procedere al versamento nei termini ordinari.
Danilo Sciuto e Simone Di Febo
Mercoledì 3 Luglio 2024