Nel contributo odierno analizziamo le novità apportate dal decreto adempimenti ai termini di versamento che riguardano le ritenute di piccolo importo per qualsiasi sostituto di imposta.
Il c.d. Decreto Adempimenti (D.Lgs. n. 1/2024), al suo articolo 9, apporta delle modifiche – di applicazione facoltativa – nei termini di versamento delle ritenute d’acconto su redditi di lavoro autonomo e altri redditi, sulle provvigioni per rapporti di commissione/agenzia/mediazione/rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari e infine sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore.
Le ritenute di piccolo importo
Vediamo in cosa consistono, facendo una necessaria premessa.
Il caso dei condomini
I condomini (che come noto sono sostituti di imposta) provvedono normalmente al versamento della ritenuta effettuata (sia essa del 4%, del 20% o su redditi di lavoro dipendente), entro il giorno 16 del mese successivo.
In alternativa al termine ordinario, essi possono versare la sola ritenuta del 4%, se inferiore a € 500, cumulativamente entro il 30/6 e 20/12 di ogni anno.
Ai fini della soglia di € 500 le ritenute devono sommarsi mese dopo mese.
Esemplificando, se un condominio ha pagato nel mese di luglio 2023 ritenute (4%) per un totale di euro 450 e nel mese di agosto 2023 per totale euro 490, poteva versare il totale (450+490) entro il 16/09/2023 (perché il superamento del limite di 500 euro è avvenuto con quelle di agosto).
Qualora invece un condominio avesse pagato nel mese di luglio 2023 ritenute (4%) per un totale di euro 250 e nel mese di agosto 2023 per totale euro 140, poteva versare il totale (250+140) entro il 20/12/2023.
I nuovi termini di versamento
Ciò ricordato, il suddetto decreto adempimenti ha apportato due modifiche
- in relazione al solo versamento cumulativo della ritenuta 4%, a partire dai compensi corrisposti dal 1/01/2024 il termine di versamento è anticipato al 16 giugno (in vece del 30 giugno) e al 16 dicembre (in vece del 20 dicembre), mentre in ogni caso il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è da effettuarsi entro il 16/01 dell’anno successivo;
- si introduce un regime analogo per tutti i sostituti d’imposta, prevedendo che a partire dai compensi pagati dal 01/01/2024, se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi (ritenuta del 20%) e sulle provvigioni non supera il limite di € 100 il versamento (cumulativo) può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre deve essere, in ogni caso, effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.
Altra casistica: i sostituti minimi
Si precisa che tale norma non interferisce, non avendo nulla in comune, con quella di cui all’art. 2 comma 1 del Dpr n. 445/1997, che riguarda i cc.dd. sostituti minimi, ossia coloro i quali durante l’anno hanno corrisposto soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti, per un totale di ritenute inferiore ad euro 1.032,91, i quali possono effettuare i versamenti di tali ritenute entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi del relativo anno (anziché entro il canonico termine del 16 del mese successivo).
Danilo Sciuto
Giovedì 1 gennaio 2024