Entro il 31 dicembre, se ne ricorrono i presupposti, si può procedere all’invio della comunicazione per beneficiare della ritenuta d’acconto in misura ridotta; ecco una analisi delle modalità operative per il corretto adempimento e per l’applicazione pratica a livello procedurale.
Le fatture emesse per provvigioni e similari competenze dagli agenti di commercio, dai rappresentanti e dai mediatori, che non hanno aderito al regime di vantaggio o a quello forfetario, sono soggette, come regola, all’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto nella misura pari al 23% che deve risultare calcolato sul 50% dell’entità della provvigione percepita.
Se, però, i predetti percipienti dichiarano al loro committente, preponente o mandante che nell’esercizio della propria attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti e/o di terzi, la ritenuta alla fonte deve essere commisurata al 20% dell’ammontare delle medesime provvigioni.
Tale ritenuta è operata dalla casa mandante o committente e corrisposta da quest’ultima entro il 16 del mese successivo al pagamento delle competenze.
Obbligo di applicazione di ritenute alla fonte per agenti e rappresentanti: aspetti generali
L’art. 25-bis, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 2073, n. 600, prevede l’applicazione di una ritenuta a titolo d’acconto dell’Irpef o dell’Ires dovuta dai percipienti all’atto del pagamento delle provvigioni, comunque, denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, salve le eccezioni previste nell’articolo medesimo.
Per espressa previsione del secondo comma, la base imponibile della ritenuta è pari al 50% dell’ammontare delle provvigioni, se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che, nell’esercizio della loro attività, si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è pari al 20% dell’ammontare delle provvigioni stesse.
Al riguardo, si rammenta che l’art. 3 del DM. 16 aprile 1983 prevede, come sarà di seguito evidenziato, che la “dichiarazione” deve essere spedita al committente, preponente o mandante, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tenendo presente che se le condizioni previste per la riduzione al 20% della base imponibile della ritenuta si verificano in corso d’anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata non oltre quindici giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate.
Entro lo stesso termine devono essere dichiarate le variazioni in corso d’anno che fanno venire meno le predette condizioni (secondo comma).
Ai fini procedurali, si pone in rilievo se per l’anno o per la frazione di anno in cui ha inizio l’attività il percipiente, presumendo il verificarsi delle relative condizioni, intende avvalersi della riduzione al 20% della base imponibile delle ritenute, deve farne dichiarazione non oltre i quindici giorni successivi alla stipula dei contratti, o accordi:
- di commissione;
- di agenzia:
- di rappresentanza di commercio;
- di procacciamento d’affari;
o alla eseguita mediazione, in quanto, in tale contesto, ritiene che sia possibile la trasmissione della dichiarazione prevista anche tramite posta elettronica certificata, rispettando, comunque, i termini procedurali.
La dichiarazione, trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata, conserverà validità ai fini dell’applicazione della ritenuta sul 20% dell’ammontare delle provvigioni anche oltre l’anno cui si riferisce.
In altri termini, le dichiarazioni inviate dall’agente e dalle altre figure previste dall’art. 25-bis:
- entro il 31 dicembre;
o:
- entro i 15 giorni successivi al verificarsi dei presupposti;
oppure ancora:
- entro i 15 giorni successivi alla stipula dei contratti o all’esecuzione della mediazione;
si ritiene che conservano validità fino alla perdita dei requisiti.
Ne deriva, di conseguenza, che, in tali casi, nel presupposto del mantenimento dei previsti requisiti, non dovrà essere nuovamente inviata la dichiarazione entro il 31 dicembre, mentre, per coerenza, rimane fermo l’obbligo di dichiarare, con le medesime modalità, il venire meno delle predette condizioni entro 15 giorni dalla data in cui le stesse si verificano.
Operatività delle ritenute alla fonte
Le vigenti disposizioni in materia di adempimenti fiscali stabiliscono che:
- committenti;
- preponenti;
- e mandanti;
nella loro qualità di sostituti d’imposta, sono tenuti ad operare una ritenuta alla fonte a titolo di acconto da versare all’Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento delle provvigioni all’intermediario di commercio (agente o rappresentante o mediatore).
Le modalità applicative inerenti alle ritenute alla fonte sulle provvigioni relative a rapporti di:
- agenzia;
- commissione;
- mediazione;
- rappresentanza di commercio;
- procacciamento d’affari;
pongono in evidenza, come accennato, le modalità che i soggetti percipienti devono rispettare per beneficiare dell’applicazione delle stesse in misura ridotta.
Infatti, ai percipienti predetti che:
- nell’esercizio della loro attività, si avvalgono in via continuativa:
- dell’opera di lavoratori dipendenti;
o: - della collaborazione di terzi;
- dell’opera di lavoratori dipendenti;
- dichiarano ai loro:
- committenti;
- preponenti;
- mandanti;
la sussistenza della predetta situazione;
la ritenuta alla fonte del 23% deve essere commisurata, ai sensi dell’art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sul 20%, anziché sul 50%, delle provvigioni.
In altri termini, l’art. 25-bis del decreto citato, che regola e detta la disciplina delle ritenute alla fonte sulle provvigioni corrisposte per le prestazioni, anche di tipo occasionale, inerenti ai rapporti predetti puntualizza, tra l’altro, che:
- le società di cui al comma 1 dell’art. 73 del Tuir residenti in Italia e cioè:
-
- le società per azioni;
- le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
-
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società predette, residenti nel territorio dello Stato, che hanno o non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, comprese, oltre alle persone giuridiche è cioè:
-
- le associazioni non riconosciute;
- i consorzi;
e: - le altre organizzazioni;
non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta si verifica in modo unitario e autonomo;
-
- le società e gli enti di ogni tipo con personalità giuridica o senza personalità giuridica non residenti nel territorio dello Stato, comprese anche le società di tipo personale e le associazioni (art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi) quando per la maggior parte del periodo di imposta dispongono nel territorio dello Stato:
-
- della sede legale o della sede dell’amministrazi
-