Ecco alcuni chiarimenti dal Fisco per la compilazione del modello 730/2024 (anno d’imposta 2023): la presentazione senza sostituto d’imposta, il visto di conformità in caso di rivalutazione dei terreni, il bonus per l’acquisto delle case ad alta efficienza energetica.
L’Agenzia delle entrate ha fornito alcune risposte interessanti sui quesiti formulati dai CAF, in relazione alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2023. Fra i principali chiarimenti quello che riguarda il 730 senza sostituto d’imposta.
Vediamo le principali novità illustrate dal Fisco…
La presentazione del 730 senza sostituto d’imposta
Un chiarimento senz’altro positivo è che, a partire dalle dichiarazioni presentate nell’anno 2024, relative al periodo d’imposta 2023, i soggetti, privi di partita Iva, che sono titolari esclusivamente di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, possono presentare il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta.
Anche il contribuente che deve dichiarare per il 2023 solo redditi fondiari potrà utilizzare, in luogo del modello Redditi, il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta.
Visto di conformità per rivalutazione dei terreni: servono i versamenti
In merito poi all’apposizione del visto di conformità dei CAF sulla dichiarazione, si chiarisce che, qualora nel Quadro L siano indicati i valori dei terreni, rideterminati ai sensi dell’articolo 2 del D.L. n. 282/02, il Caf (o il professionista abilitato) sarà tenuto a controllare e conservare le quietanze di avvenuto versamento, tramite modello F24, dell’importo dell’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti rivalutazioni del valore dei terreni, e la perizia giurata di stima alla base della rivalutazione dichiarata con il modello, nonché le perizie eventualmente effettuate in precedenza per il medesimo terreno, al fine di verificare che i versamenti esibiti siano effettivamente riferibili allo stesso terreno.
Detrazioni per abitazioni ad alta efficienza energetica
Per quanto riguarda la detrazione Irpef, prevista nella misura del 50% dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica, l’Agenzia chiarisce che essa non compete qualora il contribuente, in riferimento al medesimo immobile, abbia usufruito del beneficio fiscale “prima casa under 36” (ex art. 64, comma 7, del D.L. n. 73/21, in quanto tale ultima disposizione agevolativa già prevede un ristoro integrale pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto, sotto forma di credito d’imposta, in forza del quale l’imposta dovuta diventa, di fatto, pari a zero.
NdR. Approfondisci qui i bonus edilizi nel modello 730/2024
Il ravvedimento delle CU tardive….
Da ultimo, la conferma definitiva di quanto chi scrive sostiene da tempi “non sospetti”, ossia che, in caso di certificazioni uniche trasmesse oltre i termini ordinariamente previsti, è ammissibile il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso. Al riguardo, si veda il contributo, ultimo di una serie sul tema.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate n. 12 del 31 maggio 2024.
Danilo Sciuto
Venerdì 7 Giugno 2024