Una prima panoramica dello schema di decreto delegato riguardante la riforma dell’IRPEF. Le modifiche si applicheranno ai lavoratori dipendenti mentre poco cambia per i lavoratori autonomi. Al momento slitta la possibilità di portare in ammortamento gli immobili dei liberi professionisti.
Nella seduta del 30 aprile scorso il Governo ha approvato un altro schema di decreto delegato riguardante alcune novità in materia di imposte sui redditi in attuazione della legge delega per la riforma fiscale. Le novità non riguardano esclusivamente i redditi di lavoro autonomo, ma anche i lavoratori con una serie di incentivi all’assunzione e un bonus di fine anno. Alcune novità sono contenute nel c.d. decreto “coesione lavoro”.
IRPEF dipendenti: le novità dal decreto coesione lavoro
Decreto coesione lavoro: i benefici per le assunzioni
Per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore a 35 anni viene previsto l’esonero integrale dall’obbligo di versamento dei contributi fino a un massimo di 500 euro mensili.
Se l’assunzione riguarda lavoratrici il beneficio risulta rinforzato a 650 euro. Il beneficio ha una durata temporale massima di due anni e riguarderà le assunzioni dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
L’agevolazione viene poi estesa anche alla zona economica speciale unica del Mezzogiorno e in questo caso vale anche per l’assunzione di lavoratori di età superiore a 35 anni disoccupati da almeno 24 mesi.
Il beneficio può essere fatto valere e quindi è cumulabile con la maxi deduzione del costo del lavoro prevista dal D.Lgs n. 216/2023.
Il bonus “Befana” da 100 euro
Il decreto approvato in attuazione della legge delega fiscale prevede anche, come detto, un bonus di 100 euro destinato ai lavoratori dipendenti in possesso di un reddito complessivo lordo di importo non superiore a 28.000 euro con coniuge non separato e almeno un figlio, ma a condizione che siano entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico laddove il nucleo familiare sia composto da un solo genitore.
L’agevolazione spetta a condizione che il lavoratore non sia incapiente. Sono così esclusi i lavoratori a basso reddito fino a 8.500 euro.
L’indennità pari a 100 euro è di importo variabile anche perché è rapportata al periodo di lavoro effettivo. Pertanto, se il lavoratore è assunto a metà dell’anno 2024 il bonus risulterà pressoché dimezzato.
La spettanza del beneficio fiscale non sarà automatica. Il bonus sarà riconosciuto al lavoratore dipendente nella busta paga di gennaio, ma a condizione che il lavoratore ne faccia espressa richiesta attestando per iscritto di averne diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, o del solo figlio laddove il nucleo familiare sia composto da un solo genitore.
Il sostituto di imposta dovrà verificare all’atto del conguaglio la sussistenza delle condizioni che danno diritto al bonus ed eventualmente, in mancanza dei predetti requisiti, effettuare il recupero del beneficio precedentemente fruito. I datori di lavoro potranno poi recuperare in compensazione il credito d’imposta maturato con l’erogazione del bonus.
La tassazione dei premi di produttività
Per quanto riguarda la tassazione sostitutiva dei premi di produttività non è stata modificata l’aliquota del 5 per cento e neppure il limite di 3.000 euro lordi. Invece, è stata rinviata alla fine dell’anno la disposizione che prevede l’estensione di tale forma di tassazione sostitutiva.
In realtà il decreto delegato ha un contenuto molto ampio riguardando anche i criteri di determinazione dei redditi prodotti dagli agricoltori oltre a quelli di lavoro autonomo.
Nel primo caso viene prevista la determinazione forfetaria del reddito per le attività agricole eccedenti i limiti del reddito agrario. La previsione riguarda gli agricoltori diversi da quelli individuali e dalle società semplici.
Reddito dei liberi professioni: la mancata riforma degli ammortamenti degli immobili
Per gli esercenti arti e professioni, le novità sono numerose, ma per il momento continuano ad essere indeducibili le quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisto di immobili strumentali, quindi utilizzati esclusivamente nell’esercizio di arti e professioni (tale novità era stata annunciata ed è tanto attesa).
Il legislatore delegato ha rinviato la decisione sulla deducibilità delle predette quote al momento in cui saranno disponibili le risorse finanziarie sufficienti al fine di modificare la norma ed equiparare il trattamento fiscale degli immobili acquistati a quelli posseduti in base a contratti di locazione finanziaria.
NdR. Leggi qui il Comunicato Stampa con tutti i provvedimenti del Governo decisi il 30/04/2024
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Nicola Forte
Venerdì 3 maggio 2024