Le modifiche legislative recenti hanno introdotto nuove sfumature nelle sanzioni per i processi verbali di constatazione (PVC), sollevando dubbi tra i contribuenti sulla migliore strategia di adesione. A partire dal 30 aprile 2024, è possibile aderire ai PVC, sia incondizionatamente che condizionatamente, per correggere errori evidenti. Quest’adesione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla notifica del verbale, e la decisione comporta vari scenari di risoluzione che possono influenzare significativamente le sanzioni finali e la conclusione del processo, lasciando aperte questioni sulle tempistiche e i dettagli di applicazione.
A seguito delle diverse modifiche normative che si sono susseguite nell’ultimo periodo, la definizione dei PVC può presentare differenze sanzionatorie che vanno attentamente valutate dai contribuenti.
Andiamo con ordine e vediamo quali sono gli strumenti utilizzabili.
La definizione dei PVC per gli atti emessi dal 30 aprile 2024
Al fine di agevolare la compressione dei tempi di definizione della pretesa erariale, l’art. 1, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 13/2024 prevede l’adesione ai processi verbali di constatazione, per gli atti emessi dal 30 aprile 2024, attraverso l’art. 5-quater, del D.Lgs. n. 218/97, sulla falsariga del vecchio 5-bis.
Il contribuente, infatti, può prestare adesione anche ai verbali di constatazione redatti ai sensi dell’art. 24 della L. n. 4/1929 e l’adesione può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate e all’organo che ha redatto il verbale.
A differenza della vecchia formulazione, il contribuente può prestare adesione:
- senza condizioni;
- condizionandola alla rimozione di errori manifesti.