La scadenza per adeguare gli statuti delle società e associazioni sportive dilettantistiche alla Riforma dello Sport è stata prorogata al 30 giugno 2024.
La riforma distingue tra attività principali e secondarie, ma mancano ancora decreti attuativi per definire limiti e criteri, lasciando incertezze nelle organizzazioni sportive.
È stato recentemente prorogato il termine entro cui le SSD e le ASD (Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche) dovranno provvedere all’adeguamento dei propri statuti ai contenuti della Riforma dello Sport.
La nuova scadenza è il 30 giugno prossimo, quindi si avranno a disposizione sei mesi in più.
La previsione è sicuramente positiva anche se, nonostante la riforma sia entrata in vigore il 1° luglio scorso, mancano ancora alcune disposizioni di attuazione che rendono incerto il quadro normativo di riferimento e non pongono i sodalizi sportivi nelle condizioni di effettuare le scelte necessarie.
SSD e ASD: distinzione tra attività principali e attività diverse
A tal proposito deve osservarsi preliminarmente come il legislatore abbia introdotto per la prima volta la distinzione tra attività principali e attività diverse.
Queste ultime, diverse da quelle principali di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, possono essere esercitate a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano espressamente, ed abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali.
La secondarietà e la strumentalità dovranno essere verificate secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito decreto ministeriale.
Ancora oggi, però, a circa sei mesi di distanza dall’entrata in vigore della riforma, tale decreto non è stato approvato. Le associazioni non sono ancora in grado di sapere quali saranno i limiti per l’esercizio delle predette attività.
Per il momento si potrà procedere solo alla modifica degli atti costitutivi e degli statuti.
Queste attività sono esercitate in quanto costituiscono rilevanti fonti di autofinanziamento dell’attività sportiva. Le predette attività consistono, ad esempio, nella vendita di gadget o di abbigliamento sportivo o nella somministrazione di alimenti e bevande.
L’importanza dello svolgimento dell’attività sportiva in via principale
Le ragioni della previsione di specifici limiti da parte della riforma dello Sport, sia pure tramite l’approvazione di un apposito decreto, è intuibile.
Le società sportive possono considerarsi tali se esercitano prevalentemente attività sportive, ed anche didattiche. Invece, si snaturano completamente se l’esercizio dell’attività prevalente consiste, ad esempio, nella vendita di abbigliamento sportivo. Questa attività ha natura commerciale e non è sportiva.
Pertanto, era logico, come detto, che il legislatore della riforma prevedesse limiti di tipo quantitativo.
Il legislatore, però, ha prestato particolare attenzione alla tipologia delle predette attività diverse. Alcune di esse, pur non essendo qualificabili come istituzionali/sportive caratterizzano comunque il sodalizio sportivo.
In buona sostanza è frequente che alcune di queste attività vengano esercitate e rappresentino le principali fonti di finanziamento delle società ed associazioni sportive dilettantistiche. In tale ipotesi il legislatore ha sottratto le predette attività all’applicazione di limiti quantitativi specifici.
Il caso delle sponsorizzazioni
Ad esempio, non assume rilevanza a tal fine la prevalenza dei proventi conseguiti con le sponsorizzazioni, con i contratti promo pubblicitari, la cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti e della gestione di impianti e strutture sportive.
Ciò proprio in quanto le predette entrate sono “vitali” per le associazioni sportive come prevalente fonte di approvvigionamento.
Le entrate così conseguite sono ad esempio utilizzate per l’acquisto delle divise degli atleti, per l’acquisto delle attrezzature sportive, per il sostenimento delle spese di trasferta con la partecipazione a campionati o tornei.
In caso di superamento del limite?
La disposizione in commento prevede espressamente la cancellazione dal Registro e la perdita della qualifica di società o associazione sportiva in caso di mancato rispetto, per due esercizi consecutivi, dei predetti limiti che però ancora oggi non sono noti.
La perdita della qualifica determina effetti rilevanti in quanto il sodalizio non potrà fruire di alcuna agevolazione fiscale prevista per l’ambito sportivo.
Ad esempio, non potrà essere applicata la franchigia di 15.000 euro, cioè la detassazione entro la predetta misura dei redditi conseguiti dagli sportivi dilettanti.
È dunque essenziale che il decreto venga approvato al più presto.
Ciò al fine di consentire alle società ed associazioni sportive di organizzare al meglio la propria attività.
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Nicola Forte
Mercoledì 10 gennaio 2024