Il decreto correttivo alla riforma dello sport presenta importanti novità che riguardano soprattutto il rapporto di lavoro sportivo dilettantistico. Vediamone i principali punti:
– la figura del lavoratore sportivo
– la disciplina dei rimborsi spese;
– la fiscalità sui compensi;
– la gestione del rapporto di lavoro amministrativo.
Nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2023, n. 206, è stato pubblicato il D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120, recante “Disposizioni integrative e correttive dei D.Lgs. 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40”, cd. decreto Correttivo alla riforma dello sport.
La figura del lavoratore sportivo
Nel decreto correttivo di riforma dello sport viene definito lavoratore sportivo:
- l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato;
- ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo a favore dei suindicati soggetti le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
vediamo di analizzare le novità contenute nella nuova normativa nonché del dossier Studi dell’Ufficio della Camera dei Deputati e del Senato dal titolo n.102, del 15 giugno 2023.
Modifiche in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e di lavoro sportivo
Il decreto Correttivo alla riforma dello sport all’articolo 1, comma 1, esplicita che l’affiliazione degli enti sportivi dilettantistici può anche essere relativa alle organizzazioni sportive paralimpiche.
La lettera a), del successivo comma 2, reca esclusivamente una precisazione terminologica nella norma che esenta gli enti del Terzo settore dal requisito, posto in via generale per il riconoscimento come ente dilettantistico, dell’esercizio in via principale dell’attività dilettantistica.
La successiva lettera b), in primo luogo, specifica che la mancanza di conformità degli statuti delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche ai criteri già previsti dall’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 36 del 20211 comporta l’impossibilità di iscrizione delle stesse al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
In secondo luogo, si dispone che le società ed associazioni in oggetto già esistenti adeguino i propri statuti ai princìpi di cui al capo I del Titolo II dello stesso D.Lgs. n. 36, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2023 (il suddetto capo concerne