Come ogni anno è opportuno un ripasso della disciplina fiscale dei regali di Natale a dipendenti, clienti e fornitori. Per le imposte dirette, sono considerati delle spese di rappresentanza e, come tali, diventano deducibili nel caso in cui il loro valore non superi i 50 euro.
Per quanto riguarda l’Iva, invece, è in vigore una doppia disciplina, che li porta ad essere considerati come delle operazioni fuori campo Iva o imponibili, a seconda dei casi.
Come devono essere gestiti, ai fini fiscali, gli omaggi effettuati nel corso dell’anno ai clienti e ai fornitori?
Per promuovere la propria attività, le imprese si possono trovare nella necessità di effettuare delle cessioni gratuite – i cosiddetti omaggi – nei confronti dei clienti e dei fornitori. Sovente anche nei confronti dei dipendenti.
Che cosa intendiamo con omaggi?
Ci si riferisce a tutte le cessioni gratuite di beni che si possono configurare come delle spese di rappresentanza. Quei costi, in altre parole, che servono a sostenere l’immagine dell’impresa verso l’esterno.
I premi e gli sconti non sono omaggi
Prima di proseguire è bene sottolineare che, almeno dal punto di vista fiscale, i premi e gli sconti non possono essere assimilati a degli omaggi.
Entrando nel dettaglio gli sconti costituiscono dei riconoscimenti gratuiti ai clienti, che vengono attuati attraverso la cessione di un determinato bene o più correttamente cedendo una quantità aggiuntiva di un certo bene commercializzato dall’azienda, a seguito di determinati comportamenti dei clienti.
Premi e sconti non possono essere assimilati agli omaggi, perché questi ultimi vengono elargiti a seguito di un atto di liberalità che viene posto in essere spontaneamente dall’impresa. Un comportamento che è, a tutti gli effetti, indipendente dal comportamento di soggetti terzi.
La disciplina degli omaggi per le imprese
Gli oneri che vengono sostenuti per effettuare degli omaggi assumono una natura reddituale differente per l’impresa nel caso in cui il bene dovesse essere ceduto ai:
- clienti;
- dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati.
Nel primo caso gli oneri che vengono sostenuti per effettuare degli omaggi rientrano tra le cosiddette spese di rappresentanza (ex D.M. 19.11.2008, attuativo dell’art. 108, comma 2 del DPR n. 917/86).
Sono considerate di rappresentanza le spese che vengono sostenute per erogare, a titolo gratuito, dei servizi o dei beni.
Possono essere considerati come tali, quindi, i costi sostenuti per la distribuzione gratuita di gadget – come ad esempio calendari, agende, penne ed altri articoli di questo genere – che in precedenza, nel momento in cui si venivano a verificare determinate condizioni, potevano essere considerate come delle spese di pubblicità.
L’articolo 198, comma 2, del TUIR, prevede che gli omaggi siano deducibili nel caso in cui il valore unitario sia inferiore a 50 euro. Sono completamente deducibili anche più omaggi, che siano stati confezionati separatamente, ed effettuati nei confronti di un unico soggetto. Purché il loro valore unitario non superi i 50 euro.
Nel caso in cui il valore superi i 50 euro, devono essere rispettati i requisiti di congruità e inerenza. I limiti sono i seguenti per:
- le aziende che hanno ricavi fino a 10 milioni di euro, risultano essere detraibili fino all’1,5% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica;
- la parte compresa tra 10 e 50 milioni di euro: allo 0,6% dei suddetti ricavi e proventi;
- la parte eccedente 50 milioni di euro: allo 0,4% dei suddetti ricavi e proventi.
Quando si effettuano degli omaggi ai dipendenti
Discorso diverso, invece, sono gli omaggi effettuati ai dipendenti, che hanno una propria disciplina specifica, che risulta essere completamente indipendente dalla funzione di rappresentanza o pubblicità per l’impresa.
In linea di principio, nel momento in cui l’impresa acquista dei beni per effettuare degli omaggi ai propri dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati, il loro costo risulta essere completamente ed interamente deducibile dal reddito d’impresa.
In estrema sintesi risultano essere deducibili le spese sostenute a titolo di liberalità a favore dei dipendenti. Non devono, però, avere le seguenti finalità:
- educazione;
- istruzione;
- ricreazione;
- assistenza sociale;
- sanitaria o culto.
L’articolo 100, comma 1, del TUIR prevede che le spese che sono state appena elencate risultino essere deducibili dal reddito d’impresa per un ammontare non superiore al 5 per mille.
L’articolo 51, comma 1, del Tuir prevede che per questi gli omaggi ci si l’assorbimento da parte del reddito di lavoro dipendente di quei
“valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
Se vuoi approfondire ancora meglio l’argomento abbiamo pubblicato una GUIDA APPROFONDITA AGLI OMAGGI DI FINE ANNO
N.B. inoltre puoi consultare anche, ad esempio:
Il trattamento fiscale delle cessioni a titolo gratuito (gli omaggi natalizi)
Gli omaggi natalizi: trattamento fiscale e contabile
Pierpaolo Molinengo
Sabato 16 dicembre 2023