Quando parliamo di omaggi natalizi si pone il problema del loro inquadramento giuridico–tributario: trattandosi di regalie offerte a soggetti che in qualche modo intrattengono rapporti economici con l’impresa o lo studio professionale assumono la veste giuridica di spese di rappresentanza. Infatti, tutte le spese sostenute allo scopo di promuovere l’immagine e il prestigio dell’impresa o del professionista sono a queste riconducibili. Approfondiamo la questione…
Gli omaggi natalizi per la clientela – Premessa
È prassi consolidata che nel periodo natalizio imprese e professionisti cerchino di consolidare la propria clientela anche con interventi che, di fatto, non producono reddito immediato, ma che dovrebbero in qualche maniera coinvolgere e rafforzare il rapporto già esistente.
Ciò può avvenire anche con la politica degli omaggi e regalie natalizie.
Ma, quando parliamo di omaggi natalizi, la prima problematica che si pone riguarda il loro inquadramento giuridico – tributario. In realtà, trattandosi di regalie offerte a soggetti che in qualche modo intrattengono rapporti economici con l’impresa o lo studio professionale, questi beni assumono la veste giuridica di spese di rappresentanza. Infatti, tutte quelle spese sostenute allo scopo di promuovere l’immagine e il prestigio dell’impresa o del professionista sono riconducibili alla categoria delle spese di rappresentanza.
L’obiettivo di queste spese, sostenute dall’impresa o dal professionista, è quello di intrattenere pubbliche relazioni al fine di conseguire, anche potenzialmente, dei risultati economici.
Pur non esistendo una precisa definizione civilista delle spese di rappresentanza, è possibile delinearne il profilo dall’analisi della disciplina tributaria.
Importanti elementi di identità emergono dalla disciplina del trattamento IVA, sulla possibilità di detrazione dell’imposta nonché dal trattamento riservato dalle imposte sui redditi, circa i limiti della loro deducibilità.
In base alle disposizioni dell’articolo 108 del TUIR, del D.M. 19.11.2008 attuativo della Legge Finanziaria 2008 e della Circolare n. 34/2009, queste spese, per essere definite tali, devono soddisfare i seguenti requisiti:
- gratuità: carattere fondante la spesa, consiste nella totale assenza di un corrispettivo o qualsiasi altra controprestazione da parte dei soggetti destinatari e beneficiari dei beni o servizi erogati;
- inerenza: diretta correlazione con l’obiettivo della promozione dell’immagine e del prestigio dell’erogante direttamente nell’attività commerciale. Allo stesso modo sono considerati terzi anche gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- finalità promozionali o di pubbliche relazioni: scopo della spesa è quello accrescere il prestigio dell’impresa nel pubblico, intendendo sia privati, che imprese, associazioni, Amministrazioni statali, Enti locali;
- ragionevolezza: il sostenimento della spesa deve essere ragionevole e adeguata in relazione allo scopo di trarre utilità, anche se solo potenziale, per l’impresa. In altri termini una spesa ragionevole deve essere idonea a generare ricavi d’impresa;
- coerenza: la spesa deve risultare in linea con le pratiche commerciali del settore in cui opera l’impresa.
Altro elemento distintivo è dato dalla necessità di individuare con precisione il soggetto beneficiario della liberalità.
È necessario che egli sia identificato o identificabile; non vengo considerate di rappresentanza quelle spese rivolte ad un pubblico generico, a differenza delle spese di pubblicità.
Le spese di rappresentanza vengono suddivise in fattispecie ad opera dell’articolo 1, comma 1, del D.M. 19.11.2008:
==> spese per viaggi turistici, nelle quali siano programmate e svolte in concreto attività per promuovere i beni e i servizi;
==> spese per feste, ricevimenti, ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di:
- festività religiose, nazionali ed eventi aziendali ;
- inaugurazioni di nuove sedi, uffici o stabilimenti;
- mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;
- contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili;
- ==> ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente.
Gli omaggi
L’individuazione della categoria degli omaggi avviene quindi in via residuale rispetto al più ampio ambito delle spese di rappresentanza. Gli omaggi vanno a costituire, infatti, un sottoinsieme delle spese di rappresentanza e sono richiamati dall’articolo 1, comma 1, lettera e), D.M. 19.11.2008 figurando quali “ogni altra spesa per beni e servizi …”.
Si configurano come cessioni di beni, generalmente di modesto valore, distribuiti a titolo gratuito da parte delle imprese e dei professionisti senza alcun corrispettivo in contropartita.
Come la categoria generale cui fanno rifermento anche