È in partenza una campagna comunicativa dell’INPS tesa a ridurre le anomalie e gli errori nelle posizioni contributive attualmente aperte. Ecco come verranno comunicate le anomalie riscontrate dal sistema e quali sono gli strumenti telematici messi a disposizione dall’INPS per le verifiche.
Il Piano di Evoluzione dei Servizi 2023 adottato dall’Inps ha tra i suoi obiettivi quello di ridurre le anomalie e gli errori nelle posizioni contributive aperte dalle singole aziende e datori di lavoro.
Il fine ultimo dell’Istituto è segnalare e sanare tempestivamente le posizioni anomale, al fine di rendere più aggiornata e corretta la situazione assicurativa dei lavoratori.
Si pensi all’importanza di quanto appena descritto in termini di accesso alla pensione (come nel caso della pensione anticipata).
Per realizzare gli obiettivi citati l’Inps trasmetterà apposite comunicazioni ai datori di lavoro e agli intermediari che si occupano delle posizioni contributive anomale rilevate.
I dettagli di questa attività informativa sono stati forniti dall’Istituto con il Messaggio del 28 settembre 2023 numero 3396.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Invio delle comunicazioni sulle posizioni contributive anomale INPS
Il Messaggio Inps del 28 settembre 2023 numero 3396 con oggetto “Comunicazione delle posizioni assicurative anomale ai datori di lavoro e agli intermediari” ha reso noto che, con frequenza periodica, saranno inviate comunicazioni ai datori di lavoro (o loro intermediari) evidenziando i ticket di Cassa Integrazione / Fondi di Solidarietà che hanno generato almeno un’anomalia, ancora non risolta, riguardante competenze precedenti.
Come saranno trasmesse le comunicazioni Inps?
Le segnalazioni provenienti dall’Istituto saranno veicolate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al datore di lavoro.
Nella comunicazione sarà riportato il “prospetto delle posizioni di pertinenza e l’elenco dei ticket, corredato da alcune informazioni, tra cui i conteggi sulle anomalie”.
Le segnalazioni in parola rimanderanno alla consultazione attiva del “Cruscotto CIG e Fondi”, permettendo ai destinatari di accedere alle informazioni di dettaglio contenute negli archivi Inps.
Ricordiamo che il “Cruscotto CIG e Fondi” è disponibile collegandosi al sito “inps.it – Imprese e Liberi Professionisti – Accesso ai servizi per aziende e consulenti” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.
Comunicazioni analoghe a quelle descritte saranno poi inviate agli intermediari, con riguardo alle posizioni per le quali risultano delegati.
Il Cruscotto CIG e Fondi
Introdotto con il Messaggio del 7 novembre 2019 numero 4065 il “Cruscotto CIG e Fondi” permette ai datori di lavoro di verificare:
- il corretto contenuto dei flussi UniEmens relativamente ai parametri di coerenza, calcolo, compatibilità e congruità, nonché lo stato delle denunce individuali con l’evidenza delle eventuali anomalie e la spiegazione degli errori riscontrati;
- il montante generato per ciascuna autorizzazione e il contributo addizionale calcolato, nonché i termini di scadenza e decadenza;
- e il valore del contributo ordinario risultante dalle dichiarazioni UniEmens relative ai soggetti datoriali afferenti ai Fondi di solidarietà.
La funzionalità Evidenze CIG
Un’altra misura proattiva nei confronti dei datori di lavoro, ricorda l’Inps, è presente all’interno del “Cassetto previdenziale del contribuente” (anch’esso raggiungibile collegandosi a “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”).
Ci riferiamo in particolare alla funzionalità “Evidenze CIG”, grazie alla quale è possibile:
- monitorare i conguagli relativi alle autorizzazioni CIG gestite con il sistema dei ticket;
- visualizzare facilmente gli errori che potrebbero determinare differenze di importi conguagliati, comunicati con nota di rettifica;
- avere a disposizione l’elenco di tutte le evidenze CIG con ticket, distinte per posizione assicurativa.
In particolare, nella sezione “Evidenze per posizione” sono riportate le seguenti informazioni, come descritto in tabella:
Informazione |
Dettaglio |
Avvertenze (Messaggio Inps 20 settembre 2018 numero 3455) |
Tipo autorizzazione |
Sono evidenziati il numero di autorizzazione e il relativo numero di ticket. Nel caso in cui l’autorizzazione non sia ancora stata rilasciata, è indicato il solo numero di ticket |
Ai fini della determinazione del montante spettante, il ticket e l’autorizzazione devono essere correttamente abbinati tra loro. Nel caso in cui vengano esposti eventi con un numero di ticket non corrispondente all’autorizzazione rilasciata, la procedura di calcolo non ricostruisce alcun importo come montante disponibile. In tali ipotesi è necessario inviare flussi individuali di variazione, con l’indicazione del numero di ticket corretto. In presenza di un corretto numero di ticket, ma di un errato numero di autorizzazione, dovrà essere richiesta la modifica del numero di autorizzazione agli operatori della Struttura territoriale competente, che provvederanno alla variazione negli applicativi di “Gestione Contributiva” |
Tipologia di prestazione |
E’ indicata la tipologia di autorizzazione |
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Ore C.I.G. |
Sono riportate le ore di Cassa integrazione, distinte tra:
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Importo CIG |
Contiene le seguenti informazioni:
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In presenza di un importo CIG con montante calcolato uguale a zero, la procedura Uniemens – CIG evidenzia che, nonostante la presenza di autorizzazione, sono stati rilevati errori che non consentono la determinazione del montante |
Contributo addizionale |
Contiene le informazioni sull’importo del contributo addizionale, distinte tra:
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Sezione errori |
Contiene il numero delle denunce individuali ed il numero di errori rilevati nei controlli di coerenza, congruità, compatibilità e calcolo |
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A cura di Paolo Ballanti
Giovedì 19 ottobre 2023