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La notizia dell’invio delle lettere di compliance ai forfettari che (a torto o a ragione) non hanno compilato gli elementi informativi nel quadro RS del modello Redditi 2022 ha causato la nascita di quesiti, nonché di obiezioni di varia natura.
Su di essi riteniamo opportuno soffermarci, in una analisi il più possibile scevra da considerazioni “di pancia”, bensì di natura esclusivamente tecnica.
Obbligo di risposta alla lettere di compliance e ravvedimento speciale: i due quesiti più sentiti
Devo rispondere alla lettera se non ho compilato i righi interessati per effettiva mancanza di essi?
La risposta è negativa. Ciò è perfino sottolineato nella stessa lettera dell’Agenzia, nella quale il contribuente è invitato a non tenere conto della comunicazione nel caso in cui ritenga di non essere tenuto a riportare questi dati.
Nel caso in cui debba fare l’integrativa, posso usufruire del ravvedimento speciale?
Anche in questo caso la risposta è negativa. La norma istitutiva del ravvedimento speciale espressamente ne vieta l’applicazione per le infrazioni costituenti errori formali, come quella in discorso.
Campagna di lettere di compliance ai forfettari: commentiamo le obiezioni più comuni
“L’Agenzia non può chiedere queste informazioni, in quanto le è vietato poiché ne è già in possesso”
Qualora le informazioni richieste scaturiscano da fatture elettroniche, si ricorda che, come affermato dal Garante della Privacy, all’agenzia è preclusa la memorizzazione nella banca dati delle informazioni relative alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione. Pertanto, non è corretto affermare che sono informazioni già in suo possesso.
D’altronde, i dati rilevanti potrebbero provenire anche da fatture cartacee (emesse da altri soggetti forfettari, notoriamente esonerati dall’invio in formato elettronico delle fatture) o da ricevute fiscali, di cui l’agenzia non è altrettanto in possesso.
In sostanza, l’obiezione che chiede la illegittimità della richiesta non è fondata.
“Si tratta di informazioni inutili, al massimo di meri dati statistici”
Come già sottolineato nel mio contributo di pochi giorni fa, l’adempimento richiesto mira a ricevere informazioni necessarie a valutare internamente una sorta di “affidabilità fiscale” del contribuente forfettario.
Tutt’altro, quindi, che informazioni inutili o rilevanti solo a fini statistici.
“Ho deciso che in ogni caso non presenterò l’integrativa!”
Tale comportamento è corretto solo nel caso in cui i righi destinati ad accogliere tali informazioni siano stati correttamente lasciati in bianco, per assoluta mancanza di dati da indicare.
In caso contrario, tale comportamento è senz’altro da sconsigliare, in quanto esporrebbe il cliente e il relativo commercialista ad un rischio sanzionatorio ancora più elevato.
Quanto costa il ravvedimento operoso?
Ricordiamo infatti che il costo del ravvedimento va calcolato sulla sanzione minima edittale, ossia 250 euro, ridotta a 1/8 trattandosi di Redditi2022, se perfezionato entro il prossimo 30/11.
In caso di mancato ravvedimento, invece, l’agenzia delle entrate potrebbe ben decidere di non applicare la sanzione minima, bensì una intermedia tra la minima (250 euro) e la massima (2.000 euro).
L’eventuale contenzioso che si vorrebbe poter imbastire al momento della notifica dell’atto sanzionatorio non avrebbe un solo motivo su cui basare la fondatezza: l’adempimento, piaccia o no, esisteva (ed esiste) e la sua infrazione, non avendo natura meramente formale, ha una precisa sanzione.
a cura di Danilo Sciuto
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