I forfettari e gli inviti alla regolarizzazione del Quadro RS del modello Redditi 2022: che fare?

Sono in arrivo per il modello Redditi 2022 le lettere di compliance con l’invito a fornire spiegazioni, ed eventualmente a ravvedere la propria posizione, in merito alla mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti dalla norma per i contribuenti forfettari.
Vediamo come comportarsi perchè è probabile che il Fisco abbia informazioni per cui il quadro RS non possa essere lasciato in bianco, pertanto si dovrà provvedere ad un eventuale ravvedimento operoso.

forfettari quadro RSCome segnalato nel Diario Quodiano di ieri, i contribuenti forfettari che in sede di predisposizione del modello Redditi 2022, anno di imposta 2021, hanno omesso di fornire i cosiddetti “elementi informativi obbligatori ovvero quelli richiesti nell’apposita sezione del quadro RS, stanno ricevendo (o riceveranno) inviti alla compliance, al fine di motivare la mancata compilazione o in caso contrario a effettuare il ravvedimento.

 

Contribuenti forfettari: i fantomatici elementi informativi obbligatori

Si tratta di un adempimento che scaturisce dalla norma istitutiva del regime forfettario, laddove viene previsto, al comma 73, che

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta”.

La ratio istitutiva è quella di “controbilanciare” l’esclusione per tali contribuenti dall’applicazione degli studi di settore/ISA.

Si sottolinea che l’adempimento richiesto mira a ricevere informazioni necessarie a valutare internamente una sorta di “affidabilità fiscale del contribuente forfettario. In altre parole, esso ha una ratio del tutto diversa da quella della norma in tema di indeducibilità dei componenti negativi di reddito per tali soggetti.

A prescindere da qualsiasi commento più o meno tecnico circa la natura o lo scopo di tale previsione – commento che non avrebbe rilevanza ed importanza nemmeno se fosse più che motivato – il contributo odierno è diretto a rispondere a tre domande che si stanno ponendo gli addetti ai lavori.

 

La compilazione del quadro RS per i forfettari era (è) obbligatoria?

Una premessa al riguardo è fondamentale: nella circolare 10/2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento dirimente per i fini che ci interessano, ossia che

i dati richiesti nel prospetto dichiarativo devono essere indicati con riguardo alla documentazione ricevuta [o emessa] da tali soggetti”.

Detto questo, la risposta è senz’altro affermativa, nella misura in cui il contribuente abbia ricevuto documentazione (fatture) relativa a uno dei dati richiesti, e che ricorderemo di seguito.

Ovviamente, la compilazione non è prevista in caso contrario, ossia nel caso in cui nessun dato vada valorizzato.

Ciò in quanto può ben darsi che talune imprese individuali non abbiano sostenuto (nel senso sopra precisato) alcuno dei costi richiesti (ossia acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, godimento di beni di terzi o carburante), oppure non abbiano detenuto alcun mezzo di trasporto/veicolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta, così come potrebbe ben darsi che un professionista non abbia sostenuto alcuna spesa rientrante nei consumi” (ovvero telefonia, energia elettrica e carburanti).

In tal caso, però, le specifiche tecniche del software imponevano (ed impongono) di flaggare l’apposita casella “assenza dati da indicare nei prospetti esercenti attività di impresa ed esercenti attività di lavoro autonomo”, istituita al fine di giustificare l’assenza dei suddetti dati, a pena dello scarto del file telematico.

È evidente che la mancanza dei dati da indicare è verosimile solo in alcune situazioni, mentre in altre fattispecie è del tutto impossibile: si pensi al caso di commerciante forfettario che non abbia valorizzato il rigo relativo all’acquisto di beni merce.

 

Come rispondere all’avviso?

Dato quanto esposto al punto precedente circa l’impossibilità di inviare il modello Redditi senza i dati in commento, nonché senza il flag nella casella suddetta, Srebbe  verosimile che, se l’agenzia invia la richiesta di compliance, abbia elementi per ritenere errata la compilazione “in bianco” di detti righi.

Seguendo questa impostazione, non potrebbero esserci motivi per contestare l’avviso, ma solo per uniformarvisi.

A quanto sembra, invece, gli inviti stiano arrivando senza tale valutazione preventiva, per cui il contribuente ha due alternative:

  • in caso di correttezza della compilazione a zero di tale sezione, per mancanza di dati da indicare, come sopra precisato, non tenere conto dell’avviso;
     
  • correggere la dichiarazione inviata, mediante presentazione di dichiarazione integrativa.

 

A quanto ammonta la eventuale sanzione?

Nel caso in cui il contribuente verifichi di aver erroneamente lasciato a zero tali campi, dovrà ravvedere l’inesatta compilazione nel modello Redditi 2022 (indicando il codice 2 nella casella “dichiarazione integrativa” sita nel frontespizio), corrispondendo altresì la sanzione pari a 250 euro, ridotta a 1/8 (trattandosi di Redditi2022), entro il prossimo 30/11/2023.

La sanzione, con il codice tributo 8911 e l’anno di riferimento 2021, ammonta quindi a euro 31,25.

Nell’F24, si ricorda che è fondamentale indicare il codice atto indicato nella lettera.

 

Come sapere se il contribuente ha ricevuto tale lettera di compliance?

Le comunicazioni sono inviate alla PEC del contribuente, oppure, in assenza di domicilio digitale ufficiale, tramite posta ordinaria. Essa è comunque consultabile nel Cassetto fiscale del contribuente.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Venerdì 22 Settembre 2023