Sospensioni eccezionali per cause climatiche: regole fino a fine anno

di Antonella Madia

Pubblicato il 3 agosto 2023

A seguito dell'emergenza climatica che produce fenomeni estremi da nord a sud, il Governo ha predisposto un Decreto-legge, in vigore dal 29 luglio 2023, che garantisce condizioni d’accesso alla cassa integrazione in caso di sospensione dell’attività lavorativa a causa del clima.

Regole d’urgenza per la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria

sospensioni eccezionali cause climaticheSulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2023 è stato pubblicato il Decreto-legge n. 98/2023 con specifiche misure in materia di emergenza climatica e di termini di versamento, in vigore a partire dal 29 luglio 2023. Tale Decreto-legge comporta speciali regole per la gestione della cassa integrazione in specifici settori, per i quali finora le regole per richiedere la cassa integrazione sono state più stringenti rispetto alla generalità dei settori; parliamo infatti dei settori:

  • edile, lapideo e dell’escavazione;
  • agricolo;

in caso di eccezionale emergenza climatica.

 

Regole generali

In particolare, la norma ordinaria prevede che in caso di eventi eccezionali oggettivamente non evitabili si possa derogare al limite delle 52 settimane nel biennio mobile per la cassa integrazione, ad eccezione però di specifiche casistiche, ossia quelle di:

  • imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
     
  • imprese industriali esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo;
     
  • e imprese artigiane che svolgono attività di escavazione o lavorazione di materiali lapidei, escluse quelle che svolgono tale lavorazione in laboratorio con strutture e organizzazioni distinte dalle attività di escavazione.

Secondo la disciplina generale quindi le cause oggettivamente non evitabili possono essere avanzate da tutte le attività ad eccezione di quelle poc’anzi dette.

 

Le novità della disciplina emergenziale

Con le novità apportate dal D.L. n. 98/2023 è introdotta una disciplina transitoria per le sospensioni o riduzioni delle attività lavorative per il periodo compreso tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023; ai sensi delle regole emergenziali ordinarie, infatti, non trovano applicazione le disposizioni contenute all’interno del D.Lgs. n. 148/2015, articolo 12, commi 2 e 3, alle casistiche determinate da eventi oggettivamente non evitabili richiesti dalle imprese dei settori poc’anzi citati.

Ciò significa che le aziende che chiederanno di accedere alla cassa integrazione tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023 e che fanno parte degli specifici settori già citati, potranno farlo anche se l’impresa ha già fruito di 52 settimane consecutive di cassa integrazione salariale ordinaria, senza quindi attendere almeno 52 settimane per ottenere una nuova domanda di cassa integrazione per la medesima unità produttiva.

Tali imprese non saranno soggette al versamento del contributo addizionale ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 148/2015.

 

Novità anche per OTD

Con il D.L. n. 98/2023, le sospensioni o riduzioni delle attività lavorative per il periodo compreso tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023, daranno la possibilità in caso di intemperie stagionali di ottenere il trattamento anche nei confronti degli operai agricoli a tempo indeterminato, nel caso in cui la riduzione dell’attività lavorativa sia pari alla metà dell’orario giornaliero contrattuale previsto.

 

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A cura di Antonella Madia

Giovedì 3 agosto 2023