Vediamo come vanno gestiti gli interventi di integrazione salariale (CISOA e CIGO) in caso di ondate di caldo eccessivo che comportano la sospensione del lavoro. Quali sono le codifiche per la compilazione di Uniemens?
L’INPS ha reso note le istruzioni applicative per esporre nel flusso Uniemens e nella denuncia PosAgri i periodi di sospensione dell’attiva per l’emergenza climatica legata alle temperature estreme rilevate tra il 14 luglio e il 31 dicembre 2024. I datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle costruzioni possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile.
Inoltre, i datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ordinaria ai sensi dell’art. 2-bis, D.L. n. 63/2024 non sono tenuti al versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5, D.Lgs. n. 148/2015.
La legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, entrata in vigore il 14 luglio 2024, giorno successivo a quello della sua pubblicazione, novellando il decreto–legge n. 63/2024, ha introdotto, tra le altre, alcune disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
In particolare, con i commi da 1 a 4 dell’articolo 2-bis sono state reiterate due misure con cui, in attuazione delle politiche finalizzate a prevenire l’esposizione dei lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza deri