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Richiesta di intervento del Fondo di Garanzia del TFR senza accertamento del passivo
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L’Istituto Previdenziale aggiorna con un lungo approfondimento le proprie regole in materia di accesso al Fondo di Garanzia TFR a seguito dell’aggiornamento della normativa in materia, apportata con il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (CCII) di cui al D.Lgs. n. 14/2019.
Il Fondo di Garanzia TFR
Tale Circolare fa riferimento al Fondo di Garanzia INPS per la corresponsione del TFR con riguardo ad alcune categorie di lavoratori, quali: lavoratori dipendenti, apprendisti, dirigenti di aziende industriali, soci di cooperative di lavoro, lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro dipendente.
Il Fondo di Garanzia dà la possibilità di ottenere crediti da lavoro che non sono stati corrisposti da parte del datore di lavoro, ossia: trattamento di fine rapporto e retribuzione degli ultimi tre mesi di rapporto di lavoro. Il lavoratore ha tempo 5 anni dalla chiusura della procedura concorsuale per recuperare il TFR e 1 anno per recuperare le ultime tre mensilità di retribuzione; le tempistiche si allungano a 10 anni solamente se il diritto al TFR è riconosciuto da un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato.
Assoggettabilità o meno alle procedure concorsuali
Le condizioni di accesso al Fondo di Garanzia cambiano anche in base all’assoggettabilità o meno del datore di lavoro alle procedure concorsuali.
Qualora il datore di lavoro sia ammesso alle procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, il lavoratore potrà ottenere supporto dal Fondo Garanzia TFR dell’INPS in caso di:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- apertura di una procedura concorsuale;
- esistenza di un credito sia per TFR che per retribuzioni insolute.
Si può accedere al Fondo di Garanzia anche nel caso in cui il datore di lavoro non sia ammesso alle procedure concorsuali, ma solo nel caso in cui:
- il lavoratore il quale abbia visto cessare il proprio rapporto di lavoro subordinato, riesca a provare l’esistenza di un credito per TFR e retribuzione insolute;
- nel caso in cui le garanzie patrimoniali in capo al datore di lavoro non sono sufficienti al momento della procedura di esecuzione forzata.
Come specificato anche dalla Circolare, sono esclusi dall’intervento del Fondo di Garanzia i lavoratori autonomi, parasubordinati, dipendenti dallo Stato, dagli Enti pubblici non economici, dalle Regioni, Province e Comuni, i lavoratori iscritti al Fondo esattoriali e quelli iscritti al Fondo dazieri, i soci di cooperative di piccola pesca, gli operai agricoli a tempo determinato (OTD), impiegati e dirigenti dipendenti da aziende agricole, calciatori e allenatori professionisti.
Novità dopo il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza: come fare domanda
Come già anticipato, l’Istituto Previdenziale ha aggiornato le proprie regole in materia di accesso al Fondo di Garanzia a seguito dell’introduzione del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza.
Infatti, con tale normativa sono cambiate diverse disposizioni in materia.
Senza analizzare in maniera puntuale quanto contenuto all’interno della lunga Circolare n. 70/2023, alla quale si rimanda per ulteriori approfondimenti, si sottolinea come bisogna accedere al Fondo di Garanzia.
Innanzitutto il datore di lavoro deve rispondere ai requisiti già citati, dopodiché la situazione del lavoratore deve corrispondere a quella prevista per l’accesso al Fondo di Garanzia.
Per inviare la domanda bisogna rivolgersi alla sede INPS competente per residenza utilizzando:
- il canale online;
- il numero di telefono del contact center;
- oppure sarà possibile rivolgersi al patronato.
Per poter accedere è necessario inviare una specifica documentazione tra cui il documento di identità del lavoratore nel caso in cui la domanda sia trasmessa da un soggetto che non è il lavoratore, o ne è l’erede.
Nel caso in cui la domanda sia trasmessa da un avvocato serve anche la delega all’invio con modello SR187.
Documentazione da esibire
Nel caso di fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione cotta amministrativa e amministrazione straordinaria, il lavoratore dovrà fornire:
- il modello SR52 compilato;
- la copia autentica dello Stato passivo;
- la copia autentica del Decreto di ammissione tardiva allo stato passivo;
- l’attestazione della cancelleria del Tribunale da cui venga dichiarato che il credito del lavoratore non è stato oggetto di opposizione o impugnazione;
- copia della domanda di ammissione al passivo con relativi conteggi;
- copia delle buste paga relative al periodo per il quale è richiesto l’intervento del Fondo di Garanzia.
In aggiunta, nel caso di concordato preventivo:
- il modello SR52 dovrà essere sottoscritto dal commissario giudiziale e dovrà essere eventualmente sostituito dal modello SR196 per i concordati regolati dal del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza;
- Certificazione Unica relativa ai redditi dell’anno in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro;
- copia dei prospetti paga relativi alle mensilità richieste;
- copia autentica del Decreto di omologazione del concordato preventivo;
- attestazione della cancelleria del Tribunale in cui si dichiara che il concordato preventivo omologato non è oggetto di appello o reclamo innanzi alla Corte di appello.
Qualora il datore di lavoro non sia assoggettabile a procedura concorsuale sarà necessario invece:
- compilare il modello SR53 che dovrà essere sottoscritto dal lavoratore sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- decreto del Tribunale di reiezione dell’istanza di fallimento;
- copia autentica del titolo esecutivo in base al quale risulti esperita l’esecuzione forzata;
- copia del ricorso sulla base del quale è stato ottenuto il titolo esecutivo;
- la copia del verbale di pignoramento negativo;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesta che il datore di lavoro non risulta proprietario di beni immobili o che gli stessi sono gravati da ipoteche in misura superiore al loro valore, oppure che la quota di proprietà è tale da far presumere che il credito non verrebbe comunque soddisfatto integralmente in caso di vendita.
La domanda può essere presentata a partire dal 15esimo giorno successivo al deposito dello Stato passivo reso esecutivo in caso di fallimento e liquidazione coatta amministrativa o amministrazione giudiziaria, oppure dal giorno seguente alla pubblicazione della sentenza in caso di impugnazione o opposizione. L’INPS ha tempo 60 giorni per liquidare il TFR e le buste paga insolute.
Fonte: Circolare INPS n. 70 del 26 luglio 2023.
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