Nuove disposizioni arrivano dall’INPS in merito alla gestione dell’istruttoria per poter accedere al Fondo di Garanzia del TFR istituito presso l’INPS quando il lavoratore vede leso il proprio diritto di ottenere il Trattamento di Fine Rapporto (il caso tipico è il fallimento del datore di lavoro).
L’INPS ha recentemente chiarito quale documentazione deve essere presentata per accedere al Fondo di Garanzia.
La costituzione del Fondo di Garanzia INPS per il Trattamento di Fine Rapporto
L’articolo 2120 del Codice civile prevede che quando il rapporto di lavoro subordinato cessa, il prestatore di lavoro ha diritto al Trattamento di Fine Rapporto (TFR); da ciò discende che i datori di lavoro hanno l’obbligo di inserire i dati concernenti l’accantonamento del TFR all’interno delle denunce dei dati retributivi e contributivi da inviare mensilmente.
Con la L. n. 297 del 1982 è stato istituito presso l’Inps il Fondo di Garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto, allo scopo di sostituirsi al datore di lavoro nel caso in cui tale soggetto sia insolvente nei confronti del prestatore di lavoro nel versamento del trattamento di fine rapporto.
Sebbene sul Fondo di Garanzia INPS le specifiche istruzioni si rinvengono nella Circolare n. 74/2008 e nel Messaggio n. 2084/2016, è stato necessario che l’INPS fornisse ulteriori chiarimenti (anche in merito al caso in cui il datore di lavoro non sia assoggettabile a una procedura concorsuale), con il Messaggio n. 3854 del 24 ottobre 2019.
Soggetti interessati dal Fondo di Garanzia INPS
Prima di entrare nel merito delle ultime istruzioni fornite dall’Istituto Previdenziale è opportuno chi