Quando si chiede l’intervento del Fondo di Garanzia bisogna prima aver tentato con ogni mezzo di recuperare il proprio credito dal datore di lavoro: solo a seguito di ciò è possibile richiedere l’intervento dell’INPS.
Uno dei casi tipici di intervento del Fondo di Garanzia INPS è quello del fallimento del datore di lavoro.
Fondo di Garanzia INPS
La Legge n. 297 del 29 maggio 1982 ha istituito il Fondo di Garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), uno strumento attraverso il quale i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati possono richiedere il pagamento del proprio trattamento di fine rapporto in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, in tutti quei casi nei quali il datore di lavoro non corrisponde tale somma direttamente.
In particolar modo, il TFR è quella somma di denaro che il datore di lavoro corrisponde ai lavoratori subordinati all’atto di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla causa di cessazione del rapporto medesimo.
Esso è disciplinato dall’articolo 2120 del Codice civile, e si calcola sommando per ogni anno una quota pari alla retribuzione annuale diviso 13,5, alla quale va però aggiunta la rivalutazione degli importi accantonati fino all’anno precedente
L’intervento del Fondo di Garanzia serve nel momento in cui, nell’ambito di una procedura concorsuale o individuale aperta a carico del datore di lavoro, risulta che il TFR non è stato pagato al lavoratore. Tale Fondo interviene quindi in s