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Esenzione IVA sport: è entrata in vigore la Legge n. 112 del 10 agosto 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2023; in particolare, è ora in vigore l’art. 36 bis che prevede l’esenzione Iva per le prestazioni didattiche delle ASD - come avevamo anticipato nel Diario dell'8 Agosto scorso.
Art. 36 bis “Regime dell’imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva e norma di interpretazione autentica
1. Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto.
2. Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono comprese nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
Una volta convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025, è poi stato pubblicato sulla suddetta G.U..
Esenzione IVA per i servizi strettamente connessi con la pratica dello sport
L’articolo 36-bis, introdotto dalla Camera, esenta da IVA le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese da organismi senza fine di lucro - compresi gli enti sportivi dilettantistici - nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica.
Come è noto, l’Agenzia delle entrate, nella risposta all’interpello 393 del 2022, aveva negato l’esenzione Iva per la formazione ai corsi sportivi impartiti a bambini, nel presupposto che - nello specifico caso - i corsi impartiti dall’associazione sportiva dilettantistica istante non fossero riconducibili nell’ambito dell’esenzione Iva disposta, a legislazione vigente, dalle norme comunitarie e nazionali per le prestazioni di servizi educativi dell’infanzia o della gioventù (articolo 132, paragrafo 1, lettera i) della direttiva 2006/112/CE e articolo 10, comma 1, n. 20), del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633).
La suddetta lettera i) dell’articolo 132 della direttiva Iva consente agli Stati membri di esentare da imposta le prestazioni di servizi aventi a oggetto l’educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili.
Le prestazioni educative esenti da IVA
L’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, comma 1, n. 20) ricomprende tra le operazioni esenti le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale.
Le previsioni della Legge di Bilancio 2022 e l'ultimo decreto
Sul punto è intervenuto da ultimo l’articolo 5, comma 15-quater del decreto-legge n. 146 del 2021, la cui operatività è stata differita dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 683 della legge n. 234 del 2021) prevede che, a partire dal 1° luglio 2024, siano esenti da Iva le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
In tale contesto è adesso intervenuto l’articolo 36-bis che esenta da IVA le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, purché siano rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica e purché provengano da organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
Al riguardo il servizio studi del parlamento ha osservato che le neo disposizioni sono ora entrate in vigore con la legge di conversione del provvedimento, dunque prima del mese di luglio 2024.
Al fine di evitare una sovrapposizione tra le due norme e potenziali difficoltà operative, il servizio studi ha chiesto un intervento di coordinamento posto che le stesse presentano profili di sostanziale sovrapponibilità - con particolare riferimento alla cosiddetta esenzione Iva sport, cioè per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica - sebbene abbiano profili applicativi soggettivi e oggettivi diversi, per quanto in particolare riguarda i destinatari dell’agevolazione e l’insieme di prestazioni esenti.
a cura di Vincenzo D'Andò
Lunedì 21 Agosto 2023
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